Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18877 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18877 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 12/7/18
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Arshad Mehmood, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per
procura in calce al ricorso, dall’avv. Antonio Fraternale
(p.e.c.

antoniofraternale@pec.ordineavvocatipesaro.it ; fax

n. 0721/405209);
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

avverso la sentenza n. 1383/2017 della Corte di appello di
Ancona emessa il 22 marzo 2017 e depositata il 7 settembre
2018

2017 R.G. n. 1564/2016;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Data pubblicazione: 17/07/2018

Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n.
1383/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame

città in data

17 giugno 2016 e comunicata il 27

giugno 2016 con la quale è stata respinta la domanda
di protezione internazionale proposta dal cittadino
pakistano Arshad Mehmood.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato 27
luglio 2016 nel termine di trenta giorni, previsto
dall’art. 702 quater c.p.c. e decorrente dalla
comunicazione, in data 27 giugno 2016, dell’ordinanza
impugnata, la causa è stata iscritta a ruolo in data 3
agosto 2016 e cioè dopo il decorso del predetto
termine perentorio. La Corte di appello ha ritenuto
quest’ultima circostanza decisiva in quanto al
procedimento si

applica la disciplina

prevista

dall’art.19 comma 9 del decreto legislativo n.
150/2011, come modificato dall’art. 27 comma 1 lett.
f) del decreto legislativo n. 142/2015 che prevede la
proposizione con ricorso dell’appello avverso le
decisioni del Tribunale in materia di protezione
2

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa

internazionale

e

conseguentemente,

secondo

l’interpretazione della Corte distrettuale, fa decorrere
la pendenza della lite dal momento del deposito del
ricorso in cancelleria. Ne deriva che, qualora l’appello
venga proposto erroneamente con citazione anziché

dell’impugnazione, ai fini della sanatoria dell’atto
(Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020 del 17 gennaio 2017),
deve essere effettuata con riferimento al momento in
cui la citazione notificata viene depositata in
cancelleria per la relativa iscrizione a ruolo e non con
riferimento alla data di notifica della citazione in
appello. Nella specie ha rilevato quindi la
intempestività dell’appello che ha dichiarato
inammissibile senza statuizioni sulle spese processuali
stante la mancata costituzione in giudizio del
Ministero.
3. Ricorre per cassazione il sig. Arshad Mehmood con un
unico motivo di impugnazione con il quale deduce
violazione o falsa applicazione dell’art. 702 quater
c.p.c. in relazione all’art. 19 comma 9 del decreto
legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 come
modificato dall’art. 27 del decreto legislativo n.142 del
18 agosto 2015. Secondo il ricorrente la dizione
“ricorso” usata dal legislatore in sede di modifica
3

con ricorso, la verifica della tempestività

dell’art. 19 citato ad opera del d.lgs n. 142/2015 non
comporta una modifica dell’art. 702 quater c.p.c.
quanto alla forma di proposizione dell’appello, per la
sola materia della protezione internazionale, ma ha
solo la funzione di indicare la durata del procedimento

momento della sua introduzione, restando la forma del
procedimento ancorata alla disposizione generale,
pacificamente interpretata dalla giurisprudenza nel
senso della proposizione con citazione e non con
ricorso (Cass. civ. sez. VI-1 n. 17420/2017)
Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte
è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze
nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre
2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art.
702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale
reiettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il
riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,
comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di

4

di appello, in materia di protezione internazionale dal

secondo grado, sicché la tempestività del gravame va
verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di
trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo
alla parte appellata.
5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è

tempestivo perché proposto entro trenta giorni dalla
comunicazione in data 27 giugno 2016 dell’ordinanza
di rigetto della domanda di protezione internazionale
da parte del Tribunale.
6. Va pertanto accolto il ricorso e cassata la sentenza
impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona
che, in diversa composizione, deciderà anche sulle
spese del presente giudizio.

P.Q . M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in
diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
luglio 2018.

stato notificato il 27 luglio 2016 e quindi deve ritenersi

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