Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18877 del 03/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/07/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 03/07/2021), n.18877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6426-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GEST IMM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1501/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Toscana n. 1501/31/14 depositata il 24.7.2014, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 marzo 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Gest. Imm. Srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento di maggior reddito per l’anno 2005, in tema di Ires, Irap ed Iva; la contribuente lamentava l’utilizzo dei valori O.M.I, sebbene gli stessi avessero natura di presunzioni semplici, privi dei necessari requisiti di gravità precisione e concordanza; rappresentava inoltre che la rilevata antieconomicità dell’attività dipendeva dalla vendita degli immobili (uno avente come acquirente il coniuge del direttore dei lavori e l’altro avente come acquirente il socio amministratore della società) al fine di rientrare in parte dell’esposizione bancaria gravante su essa contribuente; le medesime ragioni – concludeva la società – avrebbero determinato anni dopo (nel 2008) la vendita di altro immobile (estraneo al presente contenzioso).

– Resisteva con controdeduzioni l’Agenzia delle Entrate.

– La commissione tributaria provinciale di Massa Carrara accoglieva il ricorso rilevando che l’Ufficio avrebbe fondato l’accertamento sui soli valori O.M.I., senza il supporto di altri elementi e, quanto alla cessione del bene al socio, non si sarebbe trattato di un caso di assegnazione di bene al socio con conseguente determinazione dei ricavi realizzati e relativa tassazione in base al valore normale.

– La sentenza della CTP – gravata di appello da parte dell’Ufficio, registrata la mancata costituzione della contribuente – era confermata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza.

– Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a cinque motivi; la società contribuente, intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di cinque motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 2, convertito nella L. n. 248 del 2006, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 3) “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 57 e art. 85, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 5) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 85, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, n. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

– Preliminarmente va valutata la regolarità della notifica del ricorso alla contribuente, non costituita nel presente giudizio.

– Risulta che la notifica del ricorso alla parte non è andata a buon fine per la irreperibilità della società, mentre lo stesso risulta ritualmente notificato al difensore nominato in sede di giudizio dinanzi alla CTP (nel giudizio di appello, infatti, la contribuente non si è costituita).

– La notifica va giudicata come regolare alla stregua dei principi esposti da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, a tenore della quale “In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione”, principio seguito da Cass. n. 14549 del 06/06/2018, mentre è rimasta isolata la pronuncia, parzialmente discosta, espressa da Cass. n. 11485 del 11/05/2018.

– La ricorrente ha premesso la motivazione della sentenza impugnata, per poi esporre i motivi di censura. La motivazione è la seguente: “….il concetto di antieconomicità della gestione di un’impresa è sempre opinabile (altrimenti tutti gli imprenditori avrebbero, per definizione, risultati ottimi, ma rimane pur sempre corretta la conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice rilevando che l’Ufficio ha, nella sostanza, sovra utilizzato lo strumento dei valori O.M.I. tanto più che non poteva neppure fare riferimento alle innovazioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, che ha introdotto la possibilità di rettificare i corrispettivi dichiarati quando risultano inferiori al valore normale dei beni ceduti, ma solo per le cessioni successive al 4.7.2006, laddove le vendite sottoposte ad accertamento nel caso di specie erano state effettuate nel 2005 (la cessione dell’immobile del 2008 non essendo stata fatta oggetto di rettifica)”.

– Con i primi due motivi, che recano formalmente la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente, in realtà, mette in discussione la valutazione della prova (e della sua idoneità) operata dalla sentenza impugnata e deduce una complessiva critica dell’apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione.

– Essi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

– Il terzo motivo, invece, è fondato e merita accoglimento.

– Per illustrare tale motivo, la ricorrente ha trascritto l’avviso di accertamento, dal cui contenuto risulta, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, che l’Ufficio ha fondato il proprio accertamento non solo sulla discrasia tra i corrispettivi dichiarati per le cessioni immobiliari ed il loro valore normale ma sulla base di una pluralità di ulteriori fatti che, per come si può desumere dall’atto impositivo medesimo (anomalo allineamento tra prezzi di vendita e costi di costruzione; ricarico pari al 144% nella compravendita del 2008, avente ad oggetto immobile gemello di quello per cui è causa; scostamento, rispetto alla banca dati (OMISSIS), per il 2005, del valore per metro quadro dei due immobili), sono decisivi in quanto idonei a far ritenere verosimile la sottofatturazione dei corrispettivi di cessione dei beni, e la cui considerazione è stata del tutto omessa dalla CTR.

– L’accoglimento del terzo motivo fa sì che il resto del ricorso resti assorbito.

– Per concludere, il terzo motivo va accolto, inammissibili i primi due, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, inammissibili il primo e il secondo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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