Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18876 del 28/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.28/07/2017),  n. 18876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14465-2016 proposto da:

G.V., nella qualità di erede di B.N.,

elettivamente domiciliato, unitamente al suo difensore, in ROMA, V.

GRAMMICHELE 8 BORGHESIANA, presso ONLUS DI PADRE S.D.S.

“CASA DEL POVERO”, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

PAGLIARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), DIREZIONE

PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE;

– intimati –

nonchè contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7556/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da G.V., G.M., D.A., G.A., e B.N., quali eredi di B.N., contro la sentenza del Tribunale che, nella parte che qui interessa, aveva rigettato la domanda della B. avente ad oggetto la pensione di inabilità;

la Corte ha ritenuto insussistente il diritto della dante causa degli appellanti di percepire la detta prestazione in mancanza di allegazione e prova del requisito reddituale necessario per la concessione del beneficio;

contro la sentenza G.V. propone ricorso per cassazione e formula un unico motivo; l’Inps deposita procura in calce alla copia del ricorso notificato, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze e la Direzione provinciale dei servizi vari del Ministero dell’economia e delle finanze non svolgono attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

il ricorrente ha depositato istanza con cui ha chiesto di essere ascoltato nella adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c.;

il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di audizione avanzata dall’avvocato Pagliaro perchè il procedimento previsto per la decisione in camera di consiglio, come disciplinato dall’art. 380 bis, nel testo novellato a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 168 del 2016 convertito nella L. n. 197 del 2016, non prevede più la celebrazione di un’ adunanza camerale con la partecipazione delle parti;

al riguardo si richiamano le ampie argomentazioni svolte da questa Corte nell’ordinanza n. 395 del 10 gennaio 2017 (riprese da Cass., ord. 6/3/2017, n. 5507), in cui si è rimarcato che garanzia del contraddittorio è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente argomentate con il ricorso per quanto riguarda i motivi dell’impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la sussistenza di ipotesi di trattazione camerale, ex art. 375 c.p.c., sicchè l’interlocuzione scritta attua un bilanciamento, non irragionevole tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo;

deve aggiungersi, con specifico riguardo alle esigenze inerenti al diritto di difesa, che nella istanza la parte non ha indicato alcuna particolare ragione a sostegno della sua istanza e la questione non presenta profili di complessità;

l’unico motivo è incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo della controversia;

il ricorrente assume che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, con il ricorso di primo grado era stata offerta in comunicazione la “certificazione situazione tributaria delle Agenzie delle Entrate ufficio di Nola… relativo alla posizione della signora B.N. per gli anni di imposta dal 1997 al 2005”; nel giudizio di appello (e precisamente all’udienza del 26/10/2015) era stata depositata una successiva certificazione, relativa agli anni 1997-2007, che riportava i redditi corretti, effettivamente percepiti dalla ricorrente, inferiori alla soglia prevista dalla legge per il riconoscimento della prestazione;

il motivo è inammissibile;

la corte d’appello ha rigettato la domanda di pensione di inabilità prospettando una duplice ratio decidendi, ossia il difetto di qualsiasi allegazione circa la ricorrenza del requisito reddituale, e il difetto di ogni elemento di prova circa la consistenza patrimoniale, da valutarsi ratione temporis con riguardo al reddito annuo complessivo dell’intero nucleo familiare;

il ricorrente non contesta la prima affermazione, mentre con riguardo alla seconda assume di aver depositato fin dal giudizio di primo grado un’attestazione dell’Agenzia delle entrate da cui risulterebbe il reddito dichiarato dalla B. negli anni 1997-2005 e tale dichiarazione, in quanto, affetta da un errore materiale, sarebbe stata integrata dalla successiva certificazione, depositata in appello all’udienza del 26/10/2015, in cui sarebbero stati riportati gli esatti redditi percepiti dalla ricorrente negli anni dal 1997 al 2007;

il ricorrente tuttavia non trascrive il contenuto della certificazione originariamente depositata nè dell’atto integrativo, ma soprattutto non contesta in alcun modo l’affermazione della Corte secondo cui nella produzione documentale non si rinviene alcun elemento di prova circa la consistenza patrimoniale del suo nucleo familiare;

la censura pertanto non solo non rispetta l’onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di evidenziare il contenuto del documento non esaminato o male interpretato dal giudice del merito, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. da ultimo, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966; Cass. Sez. Un. 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726), ma neppure investe l’effettiva ratio decidendi della Corte la quale ha ritenuto, correttamente, che la prova del requisito reddituale dovesse riguardare, ratione temporis, i redditi del nucleo familiare (recte: del coniuge), sicchè appare non decisiva ai fini in esame la documentazione che la parte asserisce di aver prodotto in quanto, secondo il suo stesso assunto, è limitata ai soli redditi della ricorrente (Cass. ord. 8/3/2017, nn. 5817 e 5819);

il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati nella specie non è apprezzabile alcuna attività defensionale da parte dell’Inps – preclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio;

del pari, l’ammissione al gratuito patrocinio, deliberata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli con provvedimento del 21/6/2016, preclude che il G. sia tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del medesimo decreto, e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui al D. Citato art. 13, comma 1 – quater, (Cass. ord. 12/04/2017, n. 9538; Cass. Ord. 22/03/2017, n. 7368).

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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