Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18876 del 26/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27272-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 39/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 27/03/2013, depositata il

24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 39/14/13, depositata il 24 aprile 2013, non notificata, la CTR del Veneto (Venezia – Mestre) ha rigettato l’appello proposto nei confronti della dott.ssa C.S. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale, Ufficio Controlli, di Venezia, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Venezia, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che la contribuente aveva presentato per l’Irap versata negli anni d’imposta dal (OMISSIS). Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia diniego di giustizia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla questione dedotta dall’Ufficio, secondo cui l’essersi avvalsa la professionista della collaborazione di un’unità di personale dipendente costituisce uno degli elementi atti a configurare l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività svolta.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato il principio che non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia allorchè la decisione debba ritenersi avere almeno implicitamente pronunciato sulla relativa questione, disattendendola, allorchè le conclusioni cui essa è pervenuta siano incompatibili con l’oggetto della relativa eccezione (cfr. tra le molte, più di recente, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 452; Cass. sez. 3, 25 settembre 2012, n. 16254).

Nel caso di specie la decisione della CTR, confermando, sull’appello proposto dall’Ufficio, la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente, ha quindi rigettato, quanto meno implicitamente, la relativa questione, della cui proposizione, peraltro, ha dato espressamente atto nella parte espositiva delle vicende del processo, dimostrando di averne comunque tenuto conto nell’emanazione della decisione, ma ritenendola non meritevole di accoglimento.

La decisione, d’altronde – come va ritenuto anche alla stregua dell’esame del secondo motivo, con il quale la ricorrente Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che l’avere svolto la contribuente propria attività professionale di medico convenzionato con il Servizio di medicina generale in struttura associata, cioè nella forma della c.d. medicina di gruppo – è conforme ai principi di diritto in materia di recente affermati dalla Sezioni Unite di questa Corte.

In relazione al primo profilo (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), si è affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Nel caso di specie è la stessa Amministrazione che dà atto in ricorso che le mansioni espletate dall’unica collaboratrice sono quelle di “segretaria apriporta”.

In relazione al secondo profilo le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso il principio (cfr. Cass. 13 aprile 2016, n. 7291) secondo cui “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, “la medicina di gruppo, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40 non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione”. Nella fattispecie in esame l’Amministrazione, nell’articolazione del motivo, ha riferito invece la sussistenza del presupposto impositivo all’esercizio in sè nella forma associata dell’attività medica da parte della professionista.

Infine, con il terzo ed ultimo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 2967 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo è inammissibile, perchè, fermo quanto dedotto in relazione al motivo precedente, con la censura in esame, sotto la specie del vizio di violazione di nonna di diritto, la ricorrente mira a riproporre questione propriamente di merito, tendendo a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ciò che è precluso in questa sede (cfr.,tra le molte, Cass. sez. unite 11 giugno 1998, n. 5802; Cass. sez. 6-5, ord. 7 gennaio 2014, n. 91).

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA