Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18876 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18876 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Rep.
ORDINANZA
Ud. 12/7/18

sul ricorso proposto da
Touray Musa, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.
Paolo Alessandrini, per procura in calce al ricorso, il quale
indica per le comunicazioni relative al processo il fax n.
0736/261672; p.e.c. avv.paoloalessandrini@pec.giuffre.it ;
– ricorrente –

nei confronti di
Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Ancona;
– intimato –

avverso la sentenza n. 404/2017 della Corte di appello di

q“.{1
2018

L’Aquila emessa il 28 febbraio 2017 e depositata il 16 marzo
2017 R.G. n. 441/2017;

Data pubblicazione: 17/07/2018

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n.

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data 26 febbraio 2016 e comunicata il
successivo 27 febbraio con la quale è stata respinta la
domanda di protezione internazionale proposta dal
cittadino maliano Touray Musa.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato nel
termine di trenta giorni, previsto dall’art. 702 quater
c.p.c. e decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza
impugnata, la causa è stata iscritta a ruolo in data 29
marzo 2016 e cioè dopo il decorso del predetto
termine perentorio. La Corte di appello ha ritenuto
quest’ultima circostanza decisiva in quanto al
procedimento si

applica

la

disciplina

prevista

dall’art.19 comma 9 del decreto legislativo n.
150/2011, come modificato dall’art. 27 comma 1 lett.
f) del decreto legislativo n. 142/2015 che prevede la
proposizione con ricorso dell’appello avverso le
decisioni del Tribunale in materia di protezione
2

404/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame

internazionale

e

conseguentemente,

secondo

l’interpretazione della Corte distrettuale, fa decorrere
la pendenza della lite dal momento del deposito del
ricorso in cancelleria. Ne deriva che, qualora l’appello
venga proposto erroneamente con citazione anziché

dell’impugnazione, ai fini della sanatoria dell’atto
(Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020 del 17 gennaio 2017),
deve essere effettuata con riferimento al momento in
cui la citazione notificata viene depositata in
cancelleria per la relativa iscrizione a ruolo e non con
riferimento alla data di notifica della citazione in
appello. Nella specie ha rilevato quindi la
intempestività dell’appello che ha dichiarato
inammissibile compensando le spese in relazione alla
natura della controversia e alla incertezza
giurisprudenziale sul punto decisivo della controversia.
3. Ricorre per cassazione il sig. Touray Musa con un
unico motivo di impugnazione, illustrato con memoria
difensiva, con il quale deduce violazione o falsa
applicazione di norme di diritto: violazione ed erronea
applicazione dell’art. 339 c.p.c. in relazione all’art. 702
quater c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art.
149, ultimo comma, c.p.c.; violazione e falsa
applicazione dell’art. 155, comma 4, c.p.c. come
3

con ricorso, la verifica della tempestività

modificato dall’art. 2 lettera f della legge n. 263 del
2005 con riferimento alla legge n. 260 del 27 maggio
1949. Secondo il ricorrente la dizione “ricorso” usata
dal legislatore in sede di modifica dell’art. 19 citato ad
opera del d.lgs n. 142/2015 non comporta una

di proposizione dell’appello per la sola materia della
protezione internazionale ma ha solo la funzione di
indicare la durata del procedimento di appello in
materia di protezione internazionale dal momento
della sua introduzione, la cui forma resta ancorata alla
disposizione generale, pacificamente interpretata dalla
giurisprudenza nel senso della proposizione con
citazione e non con ricorso. In ogni caso fa rilevare
che il deposito dell’atto di citazione in appello e la
iscrizione a ruolo della causa sono avvenute nel
termine di trenta giorni dato che il 29 marzo 2016
risulta essere il giorno immediatamente successivo al
lunedì in albis dell’anno 2016.
Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte
è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze
nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre
2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art.

4

modifica dell’art. 702 quater c.p.c. quanto alla forma

702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale
reiettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il

comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di
secondo grado, sicché la tempestività del gravame va
verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di
trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo
alla parte appellata.
5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è
stato notificato il 25 marzo 2016 e quindi deve
ritenersi tempestivo perché proposto entro trenta
giorni dalla comunicazione in data 27 febbraio
dell’ordinanza di rigetto della domanda di protezione
internazionale da parte del Tribunale. Anche la
iscrizione a ruolo della causa in appello è peraltro
avvenuta nel termine di trenta giorni per le ragioni
esposte nel ricorso.
6. Va pertanto accolto il ricorso e cassata la sentenza
impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila
che, in diversa composizione, deciderà anche sulle
spese del presente giudizio.
5

riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila che, in
diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio

di cassazione.

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