Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18876 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21032-2018 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LUCA FROLDI giusta procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato il 22.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13.6.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.E. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ancona aveva respinto la sua domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria e, in via subordinata, di protezione per motivi umanitari;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine (Nigeria) dovuti al suo vissuto personale, narrando di aver lasciato il Paese in quanto oggetto di minacce da parte della confraternita religiosa (OMISSIS) con uccisione dei propri genitori, motivo per il quale aveva deciso di fuggire;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere il Giudice territoriale fondato la sua decisione solo suì verbali della Commissione e sulle argomentazioni del procuratore generale del giudizio del primo grado, senza provvedere a verificare la veridicità dei fatti e la coerenza del racconto da lui reso – innanzi alla Commissione territoriale e negli atti giudiziali – mediante l’ascolto del richiedente, il che gli avrebbe consentito di meglio illustrare le proprie ragioni, venendo così meno i Giudici al dovere di cooperazione istruttoria;

1.2. con il secondo motivo di censura si lamenta “illogicità della motivazione” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 avendo il Tribunale ritenuto insussistente, nella zona di provenienza del richiedente (Sud della Nigeria), una situazione di violenza diffusa e generalizzata, in contrasto con quanto riportato nei report di fonte internazionale e nelle pronunce della giurisprudenza di merito;

1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

1.4. in primo luogo, questa Corte (cfr. Cass. n. 3003 del 2018) ha già chiarito che il rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, (applicabile ratione temporis) al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale (e nella specie, non consta che la richiesta sia stata formulata) cui si collega il potere del Giudice di valutarne la specifica rilevanza;

1.5 va altresì evidenziato, in punto di allegazione dei fatti a fondamento della domanda di protezione internazionale, che le censure sì presentano del tutto carenti, essendosi l’istante limitato a dedurre che il Giudice di merito non avrebbe svolto accertamenti officiosi circa la situazione del suo Paese di origine (la Nigeria), senza, peraltro premurarsi neppure di precisare in quale modo abbia adempiuto all’onere di allegazione a suo carico;

1.6. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motiv.);

1.7. il ricorrente, nella specie, come si è detto, si è limitato a richiamare genericamente i fatti asseritamente descritti nei precedenti gradi di giudizio, senza indicarli nel motivo e senza specificare quali sarebbero le informazioni omesse che, se acquisite d’ufficio dal giudice, avrebbero senz’altro determinato una decisione in senso diverso, sicchè la censura si risolve in una impropria richiesta di revisione di un giudizio di fatto, qual è quello relativo alla credibilità del richiedente, considerato peraltro che i Giudici di merito hanno valutato le condizioni del Paese, escludendo l’esistenza di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, interno e internazionale;

2. il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto;

3. le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

4. ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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