Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18876 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianlu – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5814/13 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosanna Scarano,

giusta procura speciale a margine del ricorso, e domiciliata presso

l’Avv. Michele Clemente con studio in Roma alla Via Crescenzio,

17/A.

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 02/25/2012, della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata il 12 gennaio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 dicembre 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– A.N. ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate di Foggia aveva rettificato in aumento il reddito di impresa dichiarato dal ricorrente da Euro 32.836,00 ad Euro 127.209,00, con conseguente richiesta di maggiori imposte per Irpef, Irap, Iva, oltre sanzioni e interessi per complessivi Euro 70.186,41;

– la Commissione tributaria provinciale di Foggia ha accolto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo;

– il contribuente ha proposto ricorso per cassazione;

– resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– nel corso del giudizio, con nota del 5 ottobre 2017, il contribuente ha depositato una nota con cui ha dato comunicazione dell’avvenuta definizione della lite D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, avendo provveduto, in data 29 settembre 2017, a presentare istanza per la definizione della lite ed effettuato in data 28 settembre 2017 il relativo versamento con F24;

– con nota del 27 settembre 2018, l’Avvocatura dello Stato, ha evidenziato che la Direzione Provinciale di Foggia della Agenzia delle entrate aveva comunicato la presentazione da parte del ricorrente della domanda di definizione della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e l’avvenuto pagamento per la definizione della procedura. Formulava, pertanto, istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;

– ricorrono pertanto, nella specie, i presupposti per dichiarare, in ragione della previsione di cui al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 46, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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