Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18875 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P. (c.f. (OMISSIS)), vedova di O.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO

46-48, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 18226-2008 proposto da:

B.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 18227-2008 proposto da:

T.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 18228-2008 proposto da:

G.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 18230-2008 proposto da:

V.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

19/05/2007, 49/07 Ruolo V.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DE PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 19 maggio 2007 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione del danno proposta dai sig.ri B.E., B.P., G.M., T.S., V.G., i quali avevano lamentato – ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 in riferimento alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955 – la eccessiva durata del processo presupposto, da essi promosso davanti al TAR Toscana, per il riconoscimento, al fine di conseguire aumenti periodici di stipendio, del diritto spettante in ragione dell’abbreviazione dell’anzianita’ di servizio; processo svoltosi in cinque anni e nove mesi.

La Corte, accertato il tempo eccedente la durata ragionevole in due anni e nove mesi, ha determinato l’indennizzo spettante a ciascun ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, muovendo dalla premessa che l’importo di Euro 2.900,00, in linea con la misura di Euro mille/00 per anno cui mediamente viene rapportata l’equa riparazione secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza (anche europea) in tema di equa riparazione, nella specie non poteva essere applicato. Ha infatti ritenuto che, nella vicenda esaminata, le circostanze del caso, e, specificatamente, da un lato, l’esito del giudizio presupposto – negativo per il C., la B.P. e il G., e positivo per gli altri ricorrenti – dall’altro, il valore economicamente modesto delle singole pretese, inducevano a ridurre la misura dell’indennita’; riduzione fissata in concreto nella misura del 50% per i primi (Euro 1.450,00 per ognuno) e di un terzo per il T. e il V. (Euro 1.935,00). Avverso tale decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione la B. P., il B.E., il G., il T. e il V. con atti ritualmente notificati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e illustrati con memoria. L’Amministrazione intimata non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello – liquidando, a titolo di danno non patrimoniale, l’importo di Euro 1.450,00 (a favore del B. E., della B.P. e del G., soccombenti nel giudizio da essi promosso presso il Tar) e di Euro 1935,00 a favore del T. e del V. (vittoriosi nello stesso giudizio) avrebbe violato l’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e la L. n. 89 del 2001, art. 2 nonche’ l’art. 36 Cost. Non sarebbe possibile, infatti, discostarsi dal parametro di euro mille, in ragione dell’esito negativo del giudizio e della modestia economica della posta in gioco (1 motivo). La Corte avrebbe violato altresi’ i precetti costituzionali in materia del lavoro e pensionistica (2 motivo). Seguono i relativi quesiti.

Le censure sono fondate nei soli limiti in cui pongono in discussione la correlazione stabilita dalla Corte d’appello tra quantificazione dell’indennita’ ed esito del giudizio presupposto; sono invece infondati gli altri profili.

La Corte ha valutato la rilevanza dell’oggetto del giudizio presupposto e la peculiarita’ delle situazioni giuridiche soggettive ivi dedotte, in conformita’ alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e, sulla base di una interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, ha argomentato che la riduzione in concreto applicata nella misura di un terzo era giustificata dalla modesta entita’ della posta in gioco, e che per tale specifica ragione era consentito discostarsi dai parametri fissati dalla Corte di Strasburgo. Tale argomentazione non e’ meritevole di censura perche’ e’ in linea con l’orientamento del tutto pacifico di questa Corte, in ordine al possibile effetto riduttivo dell’entita’ dell’indennizzo in relazione alla posta in gioco (cfr. Cass. 12116/2004; 1339/2004; 19288/005; 6999/2006;

23048/2007; 17404/2009).

Ne’ rileva in tema di diritto all’equa riparazione il riferimento dei ricorrenti alla tutela stabilita dalla carta costituzionale in materia di lavoro, perche’ tale tutela resta piena – come e’ stato sottolineato anche di recente in questa sede (Cass. 466/2010) – indipendentemente dalla mancata previsione nella L. n. 89 del 2001, quale forma di ristoro aggiuntivo, dell’attribuzione di un bonus ulteriore in relazione alla natura del credito vantato. Il decreto impugnato e’ invece censurabile nella parte in cui ha ritenuto che (anche) l’esito del giudizio in se’ e per se’ possa incidere nella misura della indennita’ da liquidare, essendo tale affermazione in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale sul punto. Si e’ infatti ripetutamente affermato che il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio (Cass. 2900/2005) e che la circostanza che esso abbia avuto esito negativo puo’ incidere sulla misura dell’indennizzo soltanto quando la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla temeraria o almeno fortemente aleatoria (Cass. 24107/2009). Il terzo motivo, con cui si deduce carenza motivazionale e violazione dell’art. 96 c.p.c, e’ (nella parte in cui non resta assorbito) inammissibile perche’ generico e non esaustivo.

In conclusione, devono dunque essere rigettai i ricorsi proposti dal T. e dal V.. Vanno invece accolti, nei limiti delle considerazioni che precedono, gli altri ricorsi. Il decreto impugnato deve essere correlativamente cassato in parte qua e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, puo’ essere decisa nel merito, attribuendo (anche) al B.E., alla B.P. e al G. Euro 1935,00 (ciascuno), con gli interessi dal giorno della domanda.

Nessun provvedimento va emesso sulle spese relativamente ai ricorsi proposti dal T. e dal V., non avendo la parte intimata resistito ai ricorsi stessi.

Per le altre parti le spese vanno compensate in relazione all’abuso da essi operato del processo. Questa Corte riafferma, nell’occasione, il principio secondo cui la condotta di piu’ soggetti che, dopo avere agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongono contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto e il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 10634/2010).

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta i ricorsi proposti dal T. e dal V..

Accoglie i ricorsi proposti dal B.E., dalla B.P. e dal G. nei sensi di cui in motivazione, e decidendo la causa nel merito condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di Euro 1935,00, con gli interessi dalla domanda.

Ferma la liquidazione delle spese del giudizio di merito, compensa per tali parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

 

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