Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18875 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/07/2017), n. 18875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
– ricorrente –
contro
C.R.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 83/2013 del Tribunale di Lanciano, nonchè
avverso l’ordinanza ex artt. 348 – bis e 348-ter c.p.c., della Corte
d’Appello di L’Aquila, depositata in data 4 aprile 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21 giugno 2017 dal Consigliere Fedele Ileana.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto a C.R.G. – assunto come collaboratore scolastico con una successione di contratti a termine – il diritto alla progressione stipendiale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca propone ricorso affidato ad unico motivo;
l’intimato non si è costituito;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 29 maggio 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa Corte 07/11/2016, n. 22558.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la rinuncia al ricorso per cassazione, che va notificata o comunicata alle controparti costituite (Cass. 21/06/2016, n. 12743), determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese (Cass. 05/05/2011, n. 9857; Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass. 26/02/2015, n. 3971);
nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, sicchè è superfluo provvedere previamente in ordine all’eventuale integrazione del contraddittorio ovvero alla rinnovazione della notificazione (nella specie, non è stata rinvenuta agli atti la cartolina di ricevimento della notificazione del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale), trattandosi di attività processuale ininfluente sull’esito del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106); tale principio, per evidente identità di ratio, è mutuabile anche all’ipotesi di estinzione del processo a seguito di rinuncia;
nella specie, essendo la controparte rimasta intimata, alla rinuncia consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese;
non trova applicazione in ogni caso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
Dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017