Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18875 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20325/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VALCUVIA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,

rappresentata difesa dall’avvocato MARCO MAINETTI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 16/12/2014, depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente Valcuvia srl, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 363/2015, depositata il 6 febbraio 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato, relativo all’anno (OMISSIS), in forza di “giudicato esterno” favorevole alla contribuente, formatosi in relazione a pregressa annualità d’imposta.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), escludendo la rilevanza, nel caso di specie, del “giudicato esterno”, posto dalla CTR a fondamento dell’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente, deducendo che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l’accertamento oggetto del presente giudizio si riferiva ad una diversa contestazione, relativa alla violazione dell’art. 110, comma 7 T.U.I.R., che non era stata invece presa in considerazione nel giudizio che aveva dato luogo alla formazione del “giudicato” sulla diversa annualità.

Il motivo appare destituito di fondamento.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (quali le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. Ss.Uu. 13916/2006; 9512/2009; 13498/2015).

Orbene, nel caso di specie, il “giudicato” formatosi in relazione all’accertamento della infruttuosità del finanziamento a lungo termine effettuato dalla contribuente in favore di altra società controllata, Valcuvia Alba Shpk con sede in (OMISSIS), in quanto costituisce accertamento sulla natura dell’identico rapporto giuridico, e dunque un elemento costituivo della fattispecie, nonchè premessa logica indispensabile della statuizione passata in giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e spiega dunque efficacia preclusiva nel presente giudizio, avente ad oggetto il recupero a tassazione degli interessi attivi relativi ad un successivo anno d’imposta (2007).

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, la stipula di un finanziamento non oneroso dalla società controllante a favore delle controllate, riconducibile allo schema del mutuo a titolo gratuito, non subisce limitazioni per il fatto che la controllante, residente nello Stato, e le società residenti in altri paesi appartengano al medesimo gruppo societario, realizzando quindi un’operazione infragruppo transfrontaliera.

Il carattere gratuito dell’operazione, che esclude la pattuizione di interessi corrispettivi dovuti dalla mutuataria, non contrasta infatti con la previsione dell’art. 76, comma 5 (oggi art. 110, comma 7) T.U.I.R.), secondo cui il bene o servizio, rispettivamente ceduto o prestato, dev’essere valutato secondo il criterio del “valore normale”, stabilito dall’art. 9, comma 3 T.U.I.R. (Cass. 27087/2014).

Ciò posto, non appare idonea a superare l’efficacia espansiva del giudicato – formatosi in relazione ad una diversa annualità d’imposta, ed avente ad oggetto la situazione, di carattere pregiudiziale, relativa alla natura dell’identico rapporto giuridico (finanziamento infra gruppo infruttuoso) – la diversa disposizione normativa considerata nell’atto impositivo oggetto del presente giudizio, atteso il valore, “condizionante” inderogabile dell’accertamento di infruttuosità contenuto nella statuizione passata in giudicato, rispetto alla fattispecie in esame.

La reiezione del presente motivo e la conferma della statuizione della CTR che ha affermato l’efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi in relazione ad una diversa annualità d’imposta, assorbe l’ulteriore motivo, avente ad oggetto il merito dell’accertamento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 4.100,00 Euro, per compensi, oltre a rimborso spese vive in misura di 200,00 Euro e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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