Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18875 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18875 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 12/7/18
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Fousseni Magassa, elettivamente domiciliato in Roma, Salita
di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio dell’avv.
Domenico Naso, rappresentato e difeso, per mandato
rilasciato con atto separato e allegato al ricorso, dall’avv.
Cristiano Dalla Torre il quale dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo presso il fax n.
0422/437657 e la p.e.c.
cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it ;
– ricorrente –

nei confronti di
Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

946,o
2018

riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia;
– intimato –

Data pubblicazione: 17/07/2018

avverso la sentenza n. 536/2017 della Corte di appello di
Trieste emessa il 5 giugno 2017 e depositata il 20 luglio
2017 R.G. n. 851/2015;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza n.
536/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data

5 novembre 2015 e depositata in

cancelleria e comunicata in data 12 novembre 2015
con la quale è stata respinta la domanda di protezione
internazionale proposta dal cittadino maliano Fousseni
Magassa.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato nel
termine di trenta giorni, previsto dall’art. 702 quater
c.p.c. e decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza
impugnata, la causa è stata iscritta a ruolo in data 15
dicembre 2015 e cioè dopo il decorso del predetto
termine. La Corte di appello ha ritenuto quest’ultima
circostanza decisiva in quanto al procedimento si
applica la disciplina prevista dall’art.19 comma 9 del
decreto legislativo n. 150/2011, come modificato
2

Giacinto Bisogni;

dall’art. 27 comma 1 lett. f) del decreto legislativo n.
142/2015 che prevede la proposizione con ricorso
dell’appello avverso le decisioni del Tribunale in
materia di protezione internazionale e
conseguentemente, secondo l’interpretazione della

dal momento del deposito del ricorso in cancelleria. Ne
deriva che, qualora l’appello venga proposto
erroneamente con citazione anziché con ricorso, la
verifica della tempestività dell’impugnazione, ai fini
della sanatoria dell’atto (Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020
del 17 gennaio 2017), deve essere effettuata con
riferimento al momento in cui la citazione notificata
viene depositata in cancelleria per la relativa iscrizione
a ruolo e non con riferimento alla data di notifica della
citazione in appello. Nella specie ha rilevato quindi la
intempestività dell’appello che ha dichiarato
inammissibile compensando le spese in relazione alla
natura della controversia e alla incertezza
giurisprudenziale sul punto decisivo della controversia.
3. Ricorre per cassazione il sig. Fousseni Magassa con
due motivi di impugnazione con i quali deduce: a)
violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 19
comma 9 del decreto legislativo n. 150 del 1
settembre 2011 come modificato dall’art. 27 comma 1
3

Corte distrettuale, fa decorrere la pendenza della lite

lett. g) del decreto legislativo n.142 del 18 agosto
2015; b) questione di legittimità costituzionale dell’art.
27 del d.lgs. n. 142/2015. Secondo il ricorrente la
dizione “ricorso” usata dal legislatore in sede di
modifica dell’art. 19 citato ad opera del d.lgs n.

quater c.p.c. quanto alla forma di proposizione
dell’appello per la sola materia della protezione
internazionale ma ha solo la funzione di indicare la
durata del procedimento di appello in materia di
protezione internazionale dal momento della sua
introduzione, la cui forma resta ancorata alla
disposizione generale, pacificamente interpretata dalla
giurisprudenza nel senso della proposizione con
citazione e non con ricorso.
Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte
è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze
nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre
2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art.

702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale
reiettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione ; e non con ricorso, anche dopo l’entrata in

4

142/2015 non comporta una modifica dell’art. 702

vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il
riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,
comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di
secondo grado, sicché la tempestività del gravame va

trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo
alla parte appellata.
5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è
stato notificato in data 11 dicembre 2015 e quindi
deve ritenersi tempestivo perché proposto entro
trenta giorni dalla comunicazione in data 12 novembre
2015 dell’ordinanza di rigetto della domanda di
protezione internazionale da parte del Tribunale.
6. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso,
restando assorbito il secondo motivo, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di appello di Trieste che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste che, in

5

verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di

diversa composizione, deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
luglio 2018.

Francesco Anto

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