Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18875 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10640/14 R.G. proposto da:

F.G., rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del ricorso, dall’avv. Anna Rita Danza e dall’avv. Simonetta

Ferrante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Piero

Frattarelli, in Roma, via degli Scipioni, n. 268/a;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio

n.. 764/40/13 depositata in data 21 ottobre 2013.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.G. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe indicata, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2004, con il quale l’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, aveva rideterminato il reddito, avendo riscontrato uno scostamento tra reddito dichiarato e quello accertato superiore al 25 per cento;

2. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e conseguente nullità della sentenza impugnata, deducendo che la motivazione è inesistente in quanto non espone l’iter logico giuridico che ha condotto i giudici di secondo grado a ritenere erroneo il decisum dei primi giudici;

3. con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 6, nel testo vigente ratione temporis, e dei D.M. Finanze 10 settembre 1992, e D.M. 19 novembre 1992, nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici di appello affermato genericamente che le deduzioni difensive del contribuente erano in parte contraddette da altri elementi e in parte insufficienti, senza tuttavia chiarire le ragioni poste a fondamento di tale affermazione e senza procedere ad un esame analitico degli argomenti esposti e dei documenti prodotti al fine di valutarne la idoneità a neutralizzare le presunzioni legali addotte dall’Ufficio;

4. Con il terzo motivo il contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ribadendo che le censure svolte con il secondo motivo rilevano anche sotto il profilo motivazionale;

5. l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione;

6. in prossimità dell’adunanza camerale del 5 dicembre 2019, fissata per la decisione, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dichiarando di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, conv., con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e di avere provveduto all’integrale pagamento dell’importo dovuto e allegando relativa documentazione;

7. l’istanza non risulta notificata alla controparte;

8. la dichiarazione del ricorrente è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse dello stesso alla prosecuzione della lite, tenuto conto che, nella specie, non può conseguire l’estinzione del processo, atteso che l’istanza non risulta essere stata regolarmente notificata alla controparte (Cass. n. 3971 del 2015; Cass. Sez. U, n. 7378 del 25/3/2013);

9. questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venire meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Cass., Sez. U, n. 3876 del 18 febbraio 2010; Cass. n. 2259 del 31/1/2013; Cass. n. 14782 del 7/6/2018);

10. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

11. nulla deve disporsi sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate;

12. nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione neppure sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass., sez. 5, ord. n. 31732 del 7/12/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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