Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18874 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.O. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 18232-2008 proposto da:

S.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 18233-2008 proposto da:

M.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 18234-2008 proposto da:

N.A.U. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 18235-2008 proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 18236-2008 proposto da:

A.G. (c.f. (OMISSIS)), vedova di B.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO

46-48, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 18237-2008 proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore,- domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

19/05/2007; n. 823/06 ruovo V.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DE PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 19 maggio 2007 la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di equa riparazione del danno proposta dai sig.ri G.O., M.F., C.M., A.G., N.U.A., C.G., e S.P., i quali avevano lamentato – ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 in riferimento alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955 – la eccessiva durata del processo presupposto, promosso davanti alla Corte dei conti toscana, ai fini del riconoscimento del diritto all’estensione dell’indennita’ militare di cui alla L. n. 468 del 1987, art. 2 e della L. n. 231 del 1990, art. 9 e definito in quattro anni e otto mesi.

La Corte, accertato il tempo eccedente la durata ragionevole in un anno e otto mesi, ha accolto parzialmente il ricorso liquidando a favore di ciascun ricorrente Euro 1200,00. Ha giustificato la riduzione dell’importo rispetto al parametro di Euro mille/00 normalmente applicato, con il riferimento al valore economicamente modesto della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, nonche’ con l’interesse coinvolto nel giudizio stesso e l’aspettativa legata alla sua durata.

Avverso tale decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il G., il M., il C., l’ A., il N., il C.G. e lo S., illustrati con memoria. La Presidenza del consiglio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello – liquidando, a titolo di danno non patrimoniale, l’importo di Euro 1.200,00 a favore di ciascun richiedente – avrebbe violato l’art. 2697 c.c. nonche’ l’art. 6 della conv. e la L. n. 89 del 2001, art. 2 e si sarebbe anche posta in contrasto con il principio stabilito in sede di legittimita’, secondo cui l’unita’ media temporale di ritardo irragionevole ad anno del danno non patrimoniale e’ fissata nella fascia tra Euro 1500,00 ed Euro 1.000,00 (1 motivo). Il giudice a quo avrebbe anche violato i precetti costituzionali che tutelano la materia del lavoro e pensionistica (2 motivo). Seguono i relativi quesiti.

Le censure sono infondate.

La Corte ha valutato la rilevanza dell’oggetto del giudizio presupposto e la peculiarita’ delle situazioni giuridiche soggettive ivi dedotte, in conformita’ alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e, sulla base di una interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata (cfr.

Cass. 12116/2004, nonche’, da ultimo, Cass. 21840/2009), ha argomentato la riduzione in concreto applicata, che l’ha portata a discostarsi in parte dai parametri fissati dalla Corte di Strasburgo.

Si aggiunga (con riferimento al secondo motivo) che questa Corte ha ripetutamente ed anche recentemente (Cass. 466/2010) sottolineato che la cit. L. n. 89 non prevede quale forma di ristoro aggiuntivo l’attribuzione di un bonus ulteriore in relazione alla natura del credito vantato ed ha ancora precisato che, ai fini della concreta quantificazione dell’importo, la valutazione degli elementi da considerare e’ riservata al giudice del merito, e si sottrae al sindacato di questa Corte se congruamente motivata.

Il terzo motivo, con cui si deduce carenza motivazionale e violazione dell’art. 96 c.p.c., e’ inammissibile perche’ generico, ne’, del resto, e’ sostenuto dal prescritto quesito.

In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 500,00 in favore della Amministrazione resistente.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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