Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18874 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20222/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MAURO VIVALDI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI FIRENZE, SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 05/12/2014,

depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente M.P., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 228/14/15, depositata il 9 febbraio 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente, annullando l’avviso di accertamento impugnato, fondato su accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).

La CTR, in particolare, confermava la sentenza di primo grado “considerando le scritture contabili veritiere, che la percentuale di ricarico era stata determinata in forma presuntiva e che lo stesso CTU aveva espresso una presunzione sullo stesso ricarico”.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè art. 132, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), deducendo la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione sub specie di “motivazione apparente”, non potendo desumersi l’iter logico posto dalla CTR a fondamento della statuizione di annullamento dell’atto impositivo.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1072, art. 54, comma 2 e art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la CTR si sia limitata ad una affermazione del tutto generica, senza valutare la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari posti dall’Agenzia a fondamento dell’accertamento.

I motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, appaiono fondati, con assorbimento del terzo motivo.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte cui intende darsi senz’altro continuità, in tema di accertamento tributario, relativo sia all’imposizione diretta che all’Iva, la legge – rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, ed del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”.

Di conseguenza, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, impugnabile in cassazione non per il merito, per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono (Cass. 9784/2010).

Orbene, nel caso di specie, tale complessiva e specifica valutazione degli elementi allegati dall’Ufficio non risulta effettuata dalla CTR, che si è limitata ad affermare che le scritture contabili dovevano ritenersi “veritiere” e che la percentuale di ricarico (del contribuente) era stata determinata in forma presuntiva, come su base presuntiva era stata fondata la percentuale da parte dell’espletata CTU.

La motivazione dell’impugnata sentenza appare dunque del tutto carente ed ambigua, non risultando possibile desumere l’iter logico della decisione e la rado posta a fondamento della stessa, ed in particolare se la CTR abbia affermato la sola regolarità formale delle scritture contabili della contribuente, ovvero abbia fatto riferimento ad una valutazione di sostanziale veridicità dei dati contabili, valutazione che risulta però, in tal caso apodittica e del tutto sganciata da una specifica valutazione degli elementi presuntivi posti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento induttivo, in contrasto con il menzionato indirizzo di questa Corte in materia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana – sez. stacc. di Livorno -, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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