Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18874 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16942-2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARCO GIORGETTI giusta procura speciale estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato il 26.4.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13.6.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

I.M. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ancona aveva respinto la sua domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria e, in via subordinata, di protezione per motivi umanitari;

la domanda era stata motivata narrando di aver lasciato il suo Paese d’origine (Nigeria, regione dell'(OMISSIS)) per ricercare la madre, che lo aveva abbandonato quando aveva un anno di vita, avendo saputo che ella si trovava in Europa, e temendo il rientro nel suo Paese a causa dei fenomeni di criminalità e violenza diffusa ivi presenti a discapito dei civili;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità del decreto impugnato – vizio di ultrapetizione o extrapetizione del provvedimento” avendo il Tribunale respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato internazionale, che il ricorrente non aveva mai proposto;

1.2. la censura è inammissibile non ricorrendo alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.. in quanto il dispositivo è perfettamente aderente alla domanda avanzata, avendo comunque il Tribunale, nel dispositivo, respinto il ricorso e quindi la domanda di riconoscimento al diritto della protezione sussidiaria ed umanitaria e solo nella parte motiva vi è un accenno allo status di rifugiato, ritenuto insussistente;

1.3. questa Corte ha infatti chiarito (cfr. Cass. n. 2830/1997) che il vizio di ultrapetizione non riguarda le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza, ma solo il dispositivo e ricorre quando il giudice, con la statuizione emessa, trascenda i limiti fissati dalle contrapposte richieste ed eccezioni delle parti, cosicchè è irrilevante che il giudice, pur contenendo la sua decisione nei limiti del petitum, aggiunga nella motivazione altre e diverse argomentazioni (cfr. per la medesima fattispecie in esame Cass. n. 2120/2019);

2.1. con il secondo motivo di censura il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione della legge – vizio di motivazione” per avere il Tribunale reso una motivazione “tautologica ed apodittica” respingendo le richieste del ricorrente sul presupposto che trattasi di vicenda privata e di giustizia comune e che non sussiste una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile allo stesso in relazione alla situazione generale della zona geografica di provenienza;

2.2. la doglianza (che ha in oggetto in realtà vizio di omessa pronuncia) è infondata in quanto si scorge appieno dal contenuto della decisione impugnata la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata alla mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, come dianzi illustrato, il che è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da Cass. S.U. n. 8053/2014 e n. 8054/2014;

3.1. con il terzo motivo di censura il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione della legge: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – vizio di motivazione”, in quanto il Tribunale di Ancona aveva negato la protezione sussidiaria nonostante l’esistenza in tutta la Nigeria, paese di provenienza del ricorrente, di una situazione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato, come più volte affermato in analoghi ricorsi sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità;

3.2. con il quarto motivo di censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 18 del 2014 in relazione alla Direttiva 2011/95 UE c.p.c. in quanto il Tribunale di Ancona aveva motivato il provvedimento affermando che la situazione di violenza in Nigeria era limitata ad una determinata area del paese, così violando la direttiva sopra citata;

3.3. con il quinto motivo di censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 in quanto il Tribunale di Ancona, nonostante la situazione di “instabilità, violenza diffusa, terrorismo islamico e carenza di sicurezza” del Paese d’origine, non aveva riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, tenuto conto anche del “percorso di inclusione sociale maturato dopo l’ingresso in Italia (avvenuto nell’estate 2016)” del ricorrente;

3.4. le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

3.5, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, pur rubricati sotto il solo profilo della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), contengono in realtà una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al Giudice del merito, che ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento;

3.6. in riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel Paese d’origine escludendo così il diritto alla protezione sussidiaria;

3.7. la situazione politica del Paese di origine, cioè la Nigeria, è stata approfonditamente analizzata dal Giudice territoriale che ha escluso dopo ampia motivazione l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella specifica zona di provenienza del ricorrente (Nigeria, regione dell'(OMISSIS));

3.8. si osserva inoltre che questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. n. 2294/2012) come in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della Direttiva;

3.9. nella fattispecie tuttavia la pronuncia impugnata non afferma che lo straniero deve tornare in patria per trasferirsi in zona diversa da quella di provenienza ma, al contrario, che proprio nella zona di residenza del ricorrente cioè nella regione dell'(OMISSIS) non sussistono situazioni di violenza e pericolo in caso di rimpatrio e pertanto la censura avanzata non coglie nel segno ed è infondata;

3.10. altresì va disatteso il quinto motivo di ricorso, in quanto con la protezione umanitaria il legislatore ha inteso apprestare una tutela residuale per le situazioni di vulnerabilità inerenti a diritti umani fondamentali alle quali, in base ad un giudizio prognostico, lo straniero sarebbe esposto in caso di suo rimpatrio oppure nei casi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano (art. 5, comma 6, cit.);

3.11. in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul Giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine;

3.12 nella specie, il Giudice territoriale non ha violato i suddetti principi, nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali;

3.13. da ultimo, non può essere preso in esame quanto dedotto circa il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, trattandosi di circostanza nuova, introdotta unicamente in sede di legittimità, non avendo dimostrato il richiedente di averla sottoposta all’esame del Giudice del merito;

4. il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto;

5. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero;

6. non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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