Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18874 del 11/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 11/09/2020), n.18874
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19753/2012 R.G. proposto da:
B.R., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Lucisano,
con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via San
Crescenzio, 91;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, n. 39/10/11, depositata il 10 giugno 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre
2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– B.R., esercente l’attività di commercio al dettaglio di carni e affini, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 10 giugno 2011, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha rettificato la dichiarazione resa per l’anno 2002;
– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame del contribuente, evidenziando, in particolare, che la rettifica era stata operata sulla base di “calcoli precisi”, condivisi dal contribuente, e che la scheda carburanti era stata compilata in modo non corretto e priva delle indicazioni necessarie per identificare l’automezzo e verificarne il suo utilizzo;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;
– nelle more del giudizio le parti depositano documentazione da cui si evince che il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, conv., con modif., nella L. 21 giugno 2017, n. 96, e che a tale istanza, ritenuta regolare dall’Ufficio, è conseguito il pagamento integrale di quanto dovuto.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– sulla base della documentazione prodotta, attestante l’avvenuta definizione della lite secondo la normativa statuale richiamata, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata (così, Cass. 9 settembre 2016, n. 17817).
– le spese dell’intero giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come disposto dal D.L. n. 50 del 2017, art. 10, in coerenza con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; pone. le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020