Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18873 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGRICOLA MONTEBUONO S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

Via GIULIA DI COLLOREDO 46 – 48, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

31/01/2008; n. 189/08 Rep;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 31 gennaio 2008 la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di equa riparazione del danno proposta dalla s.r.l. Agricola Montebuono, che aveva lamentato – ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 in riferimento alla conv. per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955 – la eccessiva durata del processo presupposto, promosso per responsabilita’ da inadempimento contrattuale, perche’ svoltosi, nelle varie fasi (1 e 2 grado, cassazione, giudizio di rinvio), in complessivi anni 21, mesi 2 e gg.

25.

La Corte, accertato il tempo eccedente la durata ragionevole in anni 13, mesi 2 e giorni 25, ha rilevato che, tuttavia, nessun indennizzo connesso a pregiudizio di carattere non patrimoniale era riconoscibile alla ricorrente, societa’ di capitali, non avendo questa provato di aver subito un danno a beni immateriali, ne’ potendo configurarsi un danno da sofferenza o patema d’animo nei confronti di una persona giuridica.

Avverso tale decreto la soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste il Ministero della giustizia. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo la societa’ ricorrente, erroneamente la Corte d’appello ha escluso che sia configurabile un danno non patrimoniale – quale conseguenza della irragionevole durata del processo – per le societa’ di capitali, e la censura e’ sostenuta da idoneo quesito.

Il motivo e’ fondato.

Alla stregua della piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, una volta accertata e determinata l’entita’ della violazione relativa alla durata ragionevole del processo f il giudice – ove non risultino nel caso concreto circostanze particolari che facciano positivamente escluderne la sussistenza – deve ritenere esistente anche per le persone giuridiche il danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico (Cass. 17500/2005; 7145/2006; 21094/2006, ex plurimis).

Il ricorso va dunque accolto e il decreto impugnato va conseguentemente cassato. Posto che nella specie la Corte d’appello, ha accertato in 13 anni, 2 mesi e 25 giorni la durata irragionevole, la causa puo’ essere decisa nel merito – alla stregua dei criteri stabiliti da questa Corte con la sentenza 21840/2009 determinando equitativamente in Euro 12.250,00 (di cui Euro 750,00 per i primi tre anni) il danno non patrimoniale subito dalla societa’ ricorrente, con gli interessi dalla domanda.

Si e’ infatti chiarito che – ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del anno non patrimoniale – l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, comporta che la quantificazione di un danno non patrimoniale deve essere di regola non inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata irragionevole, e non inferiore ad euro mille per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un aggravamento del danno (Cass. 21840,cit.). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la resistente Amministrazione al pagamento di Euro 12.250,00 con gli interessi dal giorno della domanda. Liquida, per la fase di merito, a titolo di onorari Euro 600,00, di diritti Euro 380,00, nonche’ per spese, Euro 50,00 a favore del difensore antistatario; per il giudizio di legittimita’ complessivi Euro 800,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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