Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18873 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

B.M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carapelle

e Cinzia De Micheli, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultima, sito in Roma, via Tacito 23;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2014 della Corte di appello di Torino,

depositata l’11 marzo 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21 giugno 2017 dal Consigliere Fedele Ileana.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di B.M. – assunto come supplente con una successione di contratti a termine – alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso articolato in due motivi, cui resiste il B. con controricorso;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

il controricorrente ha deposito memoria;

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

la sentenza impugnata si fonda sul principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (in particolare: art. 6), richiamando i pertinenti precedenti della Corte di giustizia dell’Unione europea ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato;

con il primo motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526,nonchè violazione della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, e sussistono dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive di gestione del rapporto di lavoro e non è maliziosamente finalizzato ad evitare maggiori oneri ovvero ad eludere disposizioni a favore del lavoratore;

il motivo non è fondato;

come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558; Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass. 05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto del tutto condivise), “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

pertanto, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, nè il motivo di ricorso prospetta argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai consolidato sul punto;

con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 2947 c.c. e dell’art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale, reputando applicabile quella decennale;

il motivo è inammissibile, in conformità alla valutazione espressa sul punto da questa Corte in controversia in tutto analoga a quella in esame (Cass. 07/04/2017, n. 9057), perchè non indica la rilevanza della questione prospettata rispetto alla concreta fattispecie in esame (vale a dire se ed in quale misura la pretesa della controparte possa essere contrastata dalla eccepita prescrizione quinquennale), tanto più che nella sentenza impugnata non vi è alcun accenno alla prescrizione;

pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va respinto quanto al primo motivo e dichiarato inammissibile quanto al secondo motivo;

la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

Rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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