Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18873 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18873 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Butt Muhammad Adnan, domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Paolo Alessandrini, per procura in calce al ricorso, il
quale indica per le comunicazioni relative al processo la
p.e.c.

avv.paoloalessàndrini©pec.giuffre.it e il fax n.

0736/261672;
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Ancona;
– intimato q-138
2018

avverso la sentenza n. 1026/2017 della Corte di appello di
L’Aquila emessa il 30 maggio 2017 e depositata il 7 giugno

Data pubblicazione: 17/07/2018

2017 R.G. n. 1009/2016;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1026/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data 19 maggio 2016 con la quale è stata
respinta la domanda di protezione internazionale
proposta dal cittadino pakistano Butt Muhammad
Adna n.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato il 17
giugno 2016 nel termine di trenta giorni, previsto
dall’art. 702 quater c.p.c. e decorrente dalla
comunicazione in data 19 maggio 2016 dell’ordinanza
impugnata, la causa è stata iscritta a ruolo in data 24
giugno 2016 e cioè dopo il decorso del predetto
termine di trenta giorni. La Corte di appello ha
ritenuto quest’ultima circostanza decisiva in quanto al
procedimento si

applica

la disciplina

prevista

dall’art.19 comma 9 del decreto legislativo n.
150/2011, come modificato dall’art. 27 comma 1 lett.
f) del decreto legislativo n. 142/2015 che prevede la
2

1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n.

proposizione con ricorso dell’appello avverso le
decisioni del Tribunale in materia di protezione
internazionale e conseguentemente, secondo
l’interpretazione della Corte distrettuale, fa decorrere
la pendenza della lite dal momento del deposito del

venga proposto erroneamente con citazione anziché
con ricorso, la verifica della tempestività
dell’impugnazione, ai fini della sanatoria dell’atto
(Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020 del 17 gennaio 2017),
deve essere effettuata con riferimento al momento in
cui la citazione notificata viene depositata in
cancelleria per la relativa iscrizione a ruolo e non con
riferimento alla data di notifica della citazione in
appello. Nella specie ha rilevato quindi la
intempestività dell’appello che ha dichiarato
inammissibile compensando le spese in relazione alla
natura della controversia e alla incertezza
giurisprudenziale sul punto decisivo della controversia.
3. Ricorre per cassazione il sig. Butt Muhammad Adnan
con un unico motivo di impugnazione, illustrato da
memoria difensiva, con il quale deduce violazione o
falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. in relazione
all’art. 702 quater c.p.c. Secondo il ricorrente la
dizione “ricorso” usata dal legislatore in sede di
3

ricorso in cancelleria. Ne deriva che, qualora l’appello

modifica dell’art. 19 citato ad opera del d.lgs n.
142/2015 non comporta una modifica dell’art. 702
quater c.p.c. quanto alla forma di proposizione
dell’appello, per la sola materia della protezione
internazionale, ma ha solo la funzione di indicare la

protezione internazionale, dal momento della sua
introduzione, restando la forma del procedimento
ancorata alla disposizione generale, pacificamente
interpretata dalla giurisprudenza nel senso della
proposizione con citazione e non con ricorso (Cass.
civ. S.U. n. 2907 del 10 febbraio 2014; Cass. civ. sez.
VI-1 nn. 26306 del 15 dicembre 2014 e 14502 del 26
giugno 2014.
Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte
è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze
nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre
2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art.
702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale
reiettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il

4

durata del procedimento di appello, in materia di

riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,
comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di
secondo grado, sicché la tempestività del gravame va
verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di

alla parte appellata.
5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è
stato notificato il 17 giugno 2016 e quindi deve
ritenersi tempestivo perché proposto entro trenta
giorni dalla comunicazione in data 19 maggio 2016
dell’ordinanza di rigetto della domanda di protezione
internazionale da parte del Tribunale.
6. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di appello di L’Aquila che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila che, in
diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
og ol›

5

17 LUG. 2018
li Fupzionnrio Giudizi
la DYRIAIA

trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
luglio 2018.
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Francesco A

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