Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18873 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. III, 15/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 15/09/2011), n.18873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9744-2009 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da sè medesimo con studio in 75025 POLICORO (MT), Via imperia

12;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA BASILICATA S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2008 del TRIBUNALE di MATERA, SEZIONE

DISTACCATA DI PISTICCI, emessa il 10/4/2008, depositata il 14/04/2008

R.G.N. 5448/1999;

adita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza quivi denunciata il tribunale di Matera, giudicando nella sezione distaccata di Pisticci, rigettava l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da S.A. avverso l’esecuzione in suo danno intrapresa dalla società RI.TRI.MART. s.p.a., concessionaria per la riscossione dei tributi, per omesso pagamento di una cartella relativa a contributi consortili dovuti al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto e condannava l’opponente alle spese a favore della società concessionaria procedente.

Per la cassazione della sentenza S.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Gli intimati Consorzio e società concessionaria non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 82, 87 e 187 c.p.c. e D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 41 – il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui il tribunale lo ha condannato a pagare le spese del giudizio di opposizione alla società concessionaria creditrice procedente.

Sostiene che in detto giudizio la società non si era ritualmente costituita con un difensore abilitato e che, pertanto, la situazione di contumacia, in cui essa si era venuta a trovare, ancorchè non rilevata dal giudice, impediva che a favore della concessionaria alla riscossione potesse essere emessa pronuncia di condanna alle spese.

Aggiunge che la norma di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41 consente al delegato del concessionario per la riscossione di agire solo nei giudizi di esecuzione e nelle controversie di cognizione indicate nel successivo comma 2 della stessa norma.

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41 al comma 1 prevede:

“Il legale rappresentante del concessionario può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell’esecuzione”.

Al comma 2 – quale modificato dal D.L. 3 ottobre 2996, n. 262, conv.

con L. 24 novembre 2008, n. 286 – la norma stabilisce:

“L’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi alìistruzione della causa, nei procedimenti relativi:

a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101;

b) al ricorso di cui all’art. 499 cod. proc. civ.;

c) alla citazione di cui all’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4”.

In virtù del comma 1 della suddetta norma – come del resto conferma il comma 2 nel precisare quali altri specifici atti del processo esecutivo il dipendente delegato del concessionario è autorizzato a compiere, sempre che per le questioni conseguenti e connesse non debba procedersi all’istruzione della causa – deve certamente escludersi che il concessionario della riscossione sia abilitato alla difesa personale, per il tramite di un suo dipendente all’uopo espressamente delegato, in ogni altro giudizio di cognizione (tale essendo anche quello in oggetto, relativo all’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.), per il quale, invece, occorre la rappresentanza di un avvocato difensore iscritto al relativo albo.

Implicita conferma della necessità che la società concessionaria per la riscossione debba costituirsi in giudizio per il tramite di un suo difensore, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., comma 2, si rinviene, del resto, già nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis:

Cass., 7 dicembre 2005, n. 27035), che, in riferimento anche alla specifica posizione del concessionario del servizio di riscossione, ha chiarito come pure per detto soggetto non risulta introdotta nell’ordinamento vigente alcuna deroga alla generale necessità della difesa tecnica.

In difetto della quale, quindi, non poteva dirsi, nel caso in esame, esservi stata rituale costituzione della società concessionaria Equitalia Basilicata s.p.a. (nella quale si era intanto trasformata l’opposta RI.TRI.MART. s.p.a.), per cui a favore della parte contumace, ancorchè la contumacia non fosse stata rilevata nel giudizio di opposizione all’esecuzione, non poteva essere emessa pronuncia di condanna alle spese del soccombente opponente.

Di conseguenza, accolta la censura di cui al primo motivo del ricorso per cassazione, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio per quel che concerne la pronuncia di condanna alle spese dell’opponente S.A..

Resta così assorbito il secondo mezzo di doglianza, con il quale il ricorrente lamentava, in via subordinata, l’eccessività della liquidazione delle spese poste a suo carico.

La soccombente Equitalia Basilicata s.p.a. è condannata a pagare (art. 91 cod. proc. civ.) le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio, in relazione al motivo accolto, il capo dell’impugnata sentenza relativamente alla condanna alle spese del giudizio di opposizione del ricorrente; condanna la società Equitalia Basilicata s.p.a. alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00 (settecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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