Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18872 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20103/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, opc legis;
– ricorrente –
contro
G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121,
presso lo studio dell’avvocato CARMELA MARGHERITA RODA’, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE D’ALESSANDRO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;’
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 336/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA del 16/06/2014, depositata il 09/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente G.E., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna n. 336/08/15, depositata il 9 febbraio 2015, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente, annullando gli avvisi di accertamento impugnati, per inosservanza del termine perentorio di 60 gg. di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Con i due motivi di ricorso che, in quanto strettamente connessi vanno congiuntamente esaminati, l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo l’inapplicabilità, nel caso di specie, del termine dilatorio previsto dalla norma citata, in quanto l’avviso di accertamento non era stato preceduto da una verifica generale o accesso presso i locali del contribuente.
I motivo sono fondati.
Ed invero, come le Ss.Uu. di questa Corte hanno chiarito, in materia di Imposte dirette ed Irap va escluso che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass. Ss.Uu. 24823/2015).
Di conseguenza, le garanzie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, consistenti nell’instaurazione di un contraddittorio anticipato con il contribuente e nel rispetto del termine dilatorio di 60 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento, operano esclusivamente nelle ipotesi di accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, non venendo in rilievo nel caso di verifiche così dette ” a tavolino”, vale a dire attività di verifica e controllo effettuate, come nel caso di specie, senza accesso nella sede o nei locali dell’impresa e sulla base della documentazione prodotta dallo stesso contribuente, all’esito di questionario inviato dall’ufficio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia-Romagna, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016