Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18872 del 17/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18872 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 12/7/18
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Suwaneh Buckary, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.
Paolo Alessandrini, per procura in calce al ricorso, il quale
indica per le comunicazioni relative al processo il fax n.
0736/261672; p.e.c. avv.paoloalessandrini@pec.giuffre.it ;
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Ancona;
– intimato avverso la sentenza n. 889/2017 della Corte di appello di
2018

L’Aquila emessa il 16 maggio 2017 e depositata il 19 maggio
2017 R.G. n. 1094/2016;

Data pubblicazione: 17/07/2018

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n.

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data 30 maggio 2016 con la quale è stata
respinta la domanda di protezione internazionale
proposta dal cittadino gambiano Suwane Buckary.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato il 29
giugno 2016, nel termine di trenta giorni, previsto
dall’art. 702 quater c.p.c. e decorrente dalla
comunicazione in data 30 maggio 2016 dell’ordinanza
impugnata, l’atto di appello è stato depositato il 7
luglio 2016 e cioè dopo il decorso del predetto termine
perentorio.

La Corte di appello ha ritenuto

quest’ultima circostanza decisiva in quanto al
procedimento si

applica

la

disciplina

prevista

dall’art.19 comma 9 del decreto legislativo n.
150/2011, come modificato dall’art. 27 comma 1 lett.
f) del decreto legislativo n. 142/2015 che prevede la
proposizione con ricorso dell’appello avverso le
decisioni del Tribunale in materia di protezione

A7i

2

889/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame

internazionale

e

conseguentemente,

secondo

l’interpretazione della Corte distrettuale, fa decorrere
la pendenza della lite dal momento del deposito del
ricorso in cancelleria. Ne deriva che, qualora l’appello
venga proposto erroneamente con citazione anziché

dell’impugnazione, ai fini della sanatoria dell’atto
(Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020 del 17 gennaio 2017),
deve essere effettuata con riferimento al momento in
cui la citazione notificata viene depositata in
cancelleria per la relativa iscrizione a ruolo e non con
riferimento alla data di notifica della citazione in
appello. Nella specie ha rilevato quindi la
intempestività dell’appello che ha dichiarato
inammissibile compensando le spese in relazione alla
natura della controversia e alla incertezza
giurisprudenziale sul punto decisivo della controversia.
3. Ricorre per cassazione il sig. Suwaneh Buckari con un
unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria
difensiva, con il quale deduce violazione o falsa
applicazione dell’art. 339 c.p.c. in relazione all’art. 702
quater c.p.c.. Secondo il ricorrente la dizione “ricorso”
usata dal legislatore in sede di modifica dell’art. 19
citato ad opera del d.lgs n. 142/2015 non comporta
una modifica dell’art. 702 quater c.p.c. quanto alla
3

con ricorso, la verifica della tempestività

forma di proposizione dell’appello, per la sola materia
della protezione internazionale, ma ha solo la funzione
di indicare la durata del procedimento di appello, in
materia di protezione internazionale, dal momento
della sua introduzione, restando la forma del

pacificamente interpretata dalla giurisprudenza nel
senso della proposizione con citazione e non con
ricorso (Cass. civ. S.U. n. 2907 del 10 febbraio 2014;
Cass. civ. sez. VI-1 nn. 26306 del 15 dicembre 2014 e
14502 del 26 giugno 2014).
Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte
è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze
nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre
2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art.

702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale
relettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il
riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,
comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di

4

procedimento ancorata alla disposizione generale,

secondo grado, sicché la tempestività del gravame va
verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di
trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo
alla parte appellata.
5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è

ritenersi tempestivo perché proposto entro trenta
giorni dalla comunicazione in data 30 maggio 2016
dell’ordinanza di rigetto della domanda di protezione
internazionale da parte del Tribunale.
6. Va pertanto accolto il ricorso e cassata la sentenza
impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila
che, in diversa composizione, deciderà anche sulle
spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila che, in
diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
luglio 2018.

stato notificato il 29 giugno 2016 e quindi deve

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA