Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18872 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24200/2018 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giuseppe Briganti del Foro di Urbino;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 8146/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 23/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore, Dott.ssa GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto n. 8146/2018, ha respinto la richiesta di D.F., cittadino nigeriano, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per sfuggire alle minacce ed aggressioni fisiche di una setta, operante nel campo delle università, praticante i “(OMISSIS)”, stante il suo rifiuto di affiliazione) risultava generica e scarsamente credibile (il ricorrente era analfabeta e quindi on era mai stato uno studente universitario) e non integrava comunque i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, trattandosi di vicende di vita privata e di giustizia comune, non essendo stati neppure dedotti rischi di persecuzione o timori per la propria incolumità fisica, tali da non potere trovare adeguata protezione nel Paese di provenienza da parte delle Autorità locali; quanto poi alla protezione sussidiaria, la Regione di provenienza del richiedente (il (OMISSIS)) non era interessata da conflitti armati interni; infine, quanto alla protezione umanitaria, non emergeva, per difetto anche di allegazione di circostanze rilevanti, una situazione meritevole di protezione umanitaria.

Avverso la suddetta ordinanza, D.F. propone ricorso per cassazione, affidato cinque motivi nei confronti del Ministero dell’Interno (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la nullità del decreto, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008b, art. 35 bis, comma 1 e D.Lgs. n. 25 del 2008b, art. 13 e artt. 737 e 135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè art. 111 Cost., comma 6, denunciando la carenza assoluta di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, avendo il Tribunale ritenuto non credibile il racconto del richiedente senza nulla argomentare in ordine alle ragioni della contraddittorietà ed insufficienza degli elementi allegati, senza considerare il contesto istituzionale nigeriano “in cui le istituzioni, e la polizia in particolare, sono notoriamente colluse con la malavita”; 2) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione, in relazione alla non credibilità della vicenda narrata dal richiedente, avendo il Tribunale trascurato di considerare che i metodi di reclutamento dei (OMISSIS) non sono ormai limitati agli ambienti universitari e che le istituzioni nigeriane non sono in grado di offrire protezione; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27 e 32 e art. 16 direttivan. 2013/32, nonchè 2, 3, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7 e 14 e T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e T.U. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, per avere il Tribunale, in ogni caso, in riferimento alla protezione sussidiaria ed umanitaria richiesta, omesso di “indagare le dichiarazioni del ricorrente, nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria” (pur essendo ancora visibili sul volto del ricorrente le ferite conseguenti all’aggressione subita) e di disporre l’audizione del ricorrente per colmare le lacune probatorie; 4) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 1 bis, deducendo che era comunque dovere del giudice accertare, avvalendosi dei sui poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese d’origine del richiedente, se le autorità nigeriane fossero o meno effettivamente in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente rispetto alle vessazioni subite ad opera dei culti; 5) con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 6 e 13 Convenzione EDU, art. 47 della Carta dei diritti UE e art. 46 Direttiva Europea n. 2013/32, sempre in relazione alla dedotta violazione del dovere di cooperazione istruttoria.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Con riguardo al vizio di motivazione apparente, richiamati i principi di diritto già espressi da questa Corte (Cass. n. 23940/2017; Cass. SSUU 8053/2014), va rilevato che il Tribunale ha valutato il materiale istruttorio emerso e la censura si risolve in un vizio di insufficiente motivazione, inammissibile. In particolare, con riguardo alle considerazioni circa la situazione generale del Paese di provenienza, che deve essere fondata sulla consultazione delle fonti informative internazionali (EASO, comunicazioni UNHCR, Amnesty International, portali Africa Confidential ed Africa Intelligence), nel caso di specie, non sono presenti nel provvedimento impugnato le lamentate affermazioni stereotipate, genericamente riprodotte come clausola di stile, perchè vi è stata comunque una valutazione del giudice di merito compatibile con le risultanze processuali.

In ogni caso il provvedimento impugnato non è privo di motivazione, anche a prescindere dagli specifici passaggi oggetto di censura, e le affermazioni criticate attengono a passaggi argomentativi del tutto secondari, non strettamente attinenti alla ratio della decisione, sicchè comunque non è configurabile l’assunto vizio di motivazione meramente apparente.

3. Il secondo motivo è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il Tribunale, in relazione al fenomeno dei culti di studenti, premesso la loro persistente collocazione in ambito studentesco, pur se le attività criminali delle organizzazioni risultano svolgersi anche “fuori del campus”, ha ritenuto non credibile il racconto, in quanto lo stesso risultava generico ed inoltre il richiedente aveva dichiarato di essere analfabeta, di non avere lavorato nel suo Paese, cosicchè non era stato uno studente universitario.

Ora, non vi è stato omesso esame di un fatto decisive; semmai vi è stata una diversa ricostruzione di alcuni aspetti della vicenda narrata (in relazione all’essere i metodi di reclutamento dei (OMISSIS) limitati o meno ai soli ambienti universitari); il ricorrente non indica neppure quali sarebbero le fonti ufficiali di tali diversa ricostruzione, allegata nel giudizio di merito e non considerata dal giudice.

4. I successivi tre motivi, da trattare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili, esaurendosi nella prospettazione di censure di merito avverso le puntuali motivazioni esposte nel provvedimento impugnato, là dove il Tribunale, da un lato, ha specificato le ragioni – anche sulla base di dati tratti dalle indicate fonti di informazione- per le quali non ritiene sussistenti in Nigeria le condizioni estreme previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e, dall’altro lato, ha chiarito – con valutazione di merito insindacabile in sede di verifica di legittimità – che la narrazione della vicenda personale espressa dal richiedente era inattendibile.

In relazione poi alla mancata attivazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, il Tribunale ha ritenuto del tutto generico ed inattendibile il rischio allegato, sia ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia ai fini della protezione sussidiaria, valutato anche il contesto attuale del paese d’origine, la Nigeria.

Vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Vengono qui richiamati i principi di diritto sul tema già espresso da questa Corte (Cass. 27593/2018; Cass. 27503/2018; Cass. 29358/2018; Cass. 17069/2018; Cass. 29358/2018).

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività: il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso. Nella specie, il Tribunale, ha comunque fatto riferimento ad informative assunte sulla situazione socio-politica della Nigeria ed il ricorrente non dice che si trattava di informazioni non aggiornate e superate.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non vè luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Essendo stata la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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