Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18872 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 11/09/2020), n.18872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19361/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.I.D. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata ed assistita giusta delega in atti dall’avv. Bruno

Barone con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Francesco Marconi

in via Teulada n. 55;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 883/19/17 depositata il 28/02/2017, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

26/11/2019 dal consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio e per l’effetto confermato la sentenza della Commissione di prime cure che aveva annullato l’atto impugnato, silenzio rifiuto di rimborso per iva 2011;

– avverso la sentenza di cui sopra propone ricorso per Cassazione I”Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso relativa alla mancata indicazione in esso del nominativo del legale rappresentante dell’Agenzia delle Entrate; invero la mancata od erronea indicazione dell’organo o dell’ufficio che ha la rappresentanza in giudizio di un ente o di una persona giuridica privata non e causa di nullità quando l’ente sia stato esattamente denominato ed individuato in modo che nessuna incertezza possa sorgere sul soggetto dal quale l’atto proviene; l’ulteriore eccezione di inammissibilità costituisce in realtà difesa a fronte del motivo di ricorso;

– con il solo motivo di ricorso, l’Erario denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, per avere la CTR erroneamente ritenuto correttamente impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di restituzione delle somme chieste a rimborso;

– i fatti sono incontroversi e ben illustrati dalla sentenza della CTR: la contribuente indicava nel quadro VR della propria dichiarazione per l’anno 2011 un rimborso di imposta; l’Ufficio – con comunicazione pervenuta alla società contribuente in data 12 febbraio 2014 – rendeva noto di aver provveduto a restituire solo parzialmente la somma chiesta, stante la pendenza di carichi nei confronti della richiedente per contro-crediti erariali: per tale ragioni il rimborso era in parte sospeso sino alla concorrenza di tali contro-crediti;

– ed effettivamente in data 11 marzo 2013 era stata rimborsata da parte dell’Ufficio parte di tal importo chiesto a rimborso, nulla provvedendo l’Amministrazione Finanziaria quanto al resto del richiesto;

– in data 4 luglio 2014 il contribuente sollecitava il rimborso per la parte non corrisposta;

– avverso il silenzio rifiuto così formatosi sull’istanza datata 4 luglio 2014, il contribuente adiva la CTP;

– il motivo è fondato;

– va premesso che secondo questa Corte (Cass. Sez. 5 n. 5065 del 2015; Cass. Sez. 5 n. 14846 del 2008) “in tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d’imposta, l’amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all’importo non rimborsato, come atto di rigetto – sia pure implicito – della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, dovendo pertanto escludersi che il contribuente possa, pure dopo l’intervento del rimborso parziale (e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria), proseguire la controversia introdotta con l’impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all’istanza di rimborso (sia pure riducendo l’originaria domanda), senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell’atto di rimborso parziale”;

– conseguentemente, il ricorso va accolto;

– poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente;

– la particolarità della questione e della fattispecie concreta esaminata giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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