Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18871 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/07/2017), n. 18871
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
– ricorrente –
contro
S.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. n. 763/2013 della Corte di appello di Torino,
depositata l’8 agosto 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21 giugno 2017 dal Consigliere Fedele Ileana.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto a S.B. – assunta come docente con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti di anzianità L. n. 312 del 1980, ex art. 53, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato a due motivi;
l’intimata non si è costituita;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il Ministero ricorrente – benchè indicata nella proposta del relatore la necessità della previa verifica del perfezionamento della notifica del ricorso – non ha provveduto a depositare l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U., 14/01/2008, n. 627; Cass. 30/12/2015, n. 26108);
in assenza di costituzione della controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017