Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18871 del 26/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 26/09/2016), n.18871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20085/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1229/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 13/04/2012, depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente C.L., che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1229/24/14, depositata il 18 giugno 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando l’avviso di accertamento fondato su un pvc con il quale, sulla base delle risultanze di indagini bancarie effettuate sui conto correnti del contribuente e da ulteriori elementi documentali, veniva accertato nei confronti del medesimo un maggior reddito ai fini Irpef, per gli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, ha affermato che gli elementi indicati dall’Ufficio risultavano privi di significativo riscontro, precisando che l’imputazione della movimentazioni bancarie non giustificate si configurava come “circostanza fattuale indiziaria di qualificato livello, che non assurgeva però a vera e propria prova della contestata attività imprenditoriale “, anche perchè non risultava priva di verosimiglianza l’allegazione del contribuente, della non imputabilità delle movimentazioni bancarie rilevate sul conto corrente della madre, S.M..

Concludeva, pertanto, nel senso che non potevano utilizzarsi le risultanze delle indagini bancarie, non potendo in particolare imputarsi al contribuente le movimentazioni rilevate sul conto corrente intestato alla madre ed inoltre che, avuto riguardo all’attività svolta dal contribuente dopo la cessazione formale dell’attività di affittacamere, doveva ritenersi che la stessa dovesse ritenersi priva dei requisiti della professionalità e dell’organizzazione, trattandosi dunque di attività esercitata in forma non imprenditoriale.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in relazione all’art. 360, n. 3), censurando la statuizione della CTR secondo cui l’imputazione delle movimentazioni bancarie non giustificate si configurava come circostanza indiziaria di qualificato livello che non assurgeva, però, a prova della contestata attività imprenditoriale.

Con il secondo motivo l’Agenzia denunzia la violazione delle medesime norme in relazione alla statuizione secondo cui, non potendo presumersi l’addebito al contribuente delle movimentazioni rilevate dal conto bancario intrattenuto dalla signora S.M., non sussistevano elementi precisi, gravi e concordanti per ritenere non congrui i redditi del contribuente nel periodo considerato.

I motivi che, in quanto strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente, appaiono fondati.

Ed invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi.

Come questa Corte ha già affermato, a fronte di detta presunzione legale, il contribuente è onerato di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass. 22502/2011).

La presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione del tutto generica (Cass. 13035/12; 2484/2013).

Orbene, nel caso di specie, la CTR ha completamente omesso la analitica valutazione delle risultanze del conto corrente bancario, poste a fondamento dell’accertamento, nonchè delle giustificazioni del contribuente, specificamente correlate alle suddette movimentazioni, affermando, genericamente, che le risultanze delle indagini bancarie integrerebbero una circostanza fattuale indiziaria, che non assurge a prova.

Del pari condivisibile l’ulteriore censura dell’Agenzia in relazione alla mancata considerazione da parte della CTR delle movimentazioni bancarie sul conto corrente intestato alla madre del contribuente, S.M..

La CTR ha al riguardo affermato, in modo del tutto generico, “non essere sfornita di verosimiglianza l’affermata esclusione dell’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie rilevate sul conto della S..”

Deve in contrario rilevarsi che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare (o la composizione ristretta del gruppo sociale) è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica dell’imprenditore sottoposto a verifica, sicchè in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente (Cass. 428/2015). Risulta altresì fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la statuizione della CTR che ha escluso la rilevanza degli accertamenti a carico del contribuente, in quanto dopo la cessazione formale l’attività esercitata dal medesimo risultava prova dei requisiti si professionalità ed organizzazione, trattandosi di attività esercitata in forma non imprenditoriale.

Tale statuizione è infatti in contrasto con la portata generale della presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, che, come questa Corte ha già affermato, riguarda la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano (Cass. 19692/11) e che pone un’inversione dell’ onere della prova a carico del contribuente, a prescindere dal regime di contabilità applicabile.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA