Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18871 del 17/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18871 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 12/7/18
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Baldeh Hamidou, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.
Paolo Alessandrini, per procura in calce al ricorso, il quale
indica per le comunicazioni relative al processo il fax n.
0736/261672; p.e.c. avv.paoloalessandrini@pec.qiuffre.it ;
– ricorrente –
nei confronti di
Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Ancona;
– intimato –
avverso la sentenza n. 397/17 della Corte di appello di
ívt3G
(
2018
L’Aquila emessa il 14 marzo 2016 e depositata il 16 marzo
2016, R.G. n. 1012/2016;
A7,
Data pubblicazione: 17/07/2018
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n.
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data 23 maggio 2016 con la quale è stata
respinta la domanda di protezione internazionale
proposta dal cittadino gambiano Baldeh Hamidou.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che, sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato il 22
giugno 2016, nel termine di trenta giorni, previsto
dall’art. 702 quater c.p.c. e decorrente dalla
comunicazione,
in
data
23
maggio
2016,
dell’ordinanza impugnata, il ricorso è stato depositato
successivamente, in data 24 giugno 2016, e cioè dopo
il decorso del predetto termine perentorio. La Corte di
appello ha ritenuto quest’ultima circostanza decisiva in
quanto al procedimento si applica la disciplina prevista
dall’art.19 comma 9 del decreto legislativo n.
150/2011, come modificato dall’art. 27 comma 1 lett.
f) del decreto legislativo n. 142/2015 che prevede la
proposizione con ricorso dell’appello avverso le
decisioni del Tribunale in materia di protezione
2
397/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame
internazionale
e
conseguentemente,
secondo
l’interpretazione della Corte distrettuale, fa decorrere
la pendenza della lite dal momento del deposito del
ricorso in cancelleria. Ne deriva che, qualora l’appello
venga proposto erroneamente con citazione anziché
dell’impugnazione, ai fini della sanatoria dell’atto
(Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020 del 17 gennaio 2017),
deve essere effettuata con riferimento al momento in
cui la citazione notificata viene depositata in
cancelleria per la relativa iscrizione a ruolo e non con
riferimento alla data di notifica della citazione in
appello. Nella specie ha rilevato quindi la
intempestività
dell’appello
che
ha
dichiarato
inammissibile compensando le spese in relazione alla
natura
della
controversia
e
alla
incertezza
giurisprudenziale sul punto decisivo della controversia.
3. Ricorre per cassazione il sig. Baldeh Hamidou con un
unico motivo di impugnazione, illustrato con memoria
difensiva, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 360 n.
3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 339
c.p.c. in relazione all’art. 702 quater c.p.c. Secondo il
ricorrente la dizione “ricorso” usata dal legislatore in
sede di modifica dell’art. 19 citato ad opera del d.lgs
n. 142/2015 non comporta una modifica dell’art. 702
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con ricorso, la verifica della tempestività
quater c.p.c. quanto alla forma di proposizione
dell’appello, per la sola materia della protezione
internazionale, ma ha solo la funzione di indicare la
durata del procedimento di appello in materia di
protezione internazionale dal momento della sua
procedimento alla disposizione generale dell’art. 702
quater c.p.c., pacificamente interpretata dalla
giurisprudenza nel senso della proposizione con
citazione e non con ricorso (Cass. civ. S.U. n. 2907 del
10 febbraio 2014; Cass. civ. sez. VI-1 nn. 26306 del
15 dicembre 2014 e 14502 del 26 giugno 2014).
Ritenuto che
4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte
è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze
nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre
2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art.
702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale
reiettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il
riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,
comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
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introduzione, restando ancorata la forma del
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di
secondo grado, sicché la tempestività del gravame va
verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di
trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo
alla parte appellata.
stato notificato il 20 giugno 2016 e quindi deve
ritenersi tempestivo perché proposto entro trenta
giorni dalla comunicazione in data 23 maggio 2016
dell’ordinanza di rigetto della domanda di protezione
internazionale da parte del Tribunale.
6. Va pertanto accolto il ricorso e cassata la sentenza
impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila
che, in diversa composizione, deciderà sulle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila che, in
diversa composizione, deciderà sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
luglio 2018.
Francesco A
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5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è