Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18870 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 30/08/2010), n.18870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VIGNA DI MORENA 69/A, presso ANNA MARIA

ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATO FELICE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

Nonche’ da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

12/02/2008; n. 2864/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FELICE AMATO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con decreto del 12 febbraio 2008, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere ad V.A. un indennizzo di Euro 2.684,00 oltre agli interessi legali per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di indennita’ di disoccupazione agricola davanti al Tribunale di Salerno con ricorso del 5 aprile 1998, e definito in primo grado (per quel che qui interessa) il 22 marzo 2003, osservando:

a) che il giudizio non avrebbe dovuto durare un anno;

b) che la sua durata aveva quindi ecceduto di altri 3 anni e 10 mesi quella ritenuta dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente a circa Euro 700,00 per anno.

Che il V. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo relativo alla liquidazione delle processuali; e che il Ministero ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, osserva:

A) Che il collegio ritiene, anzitutto di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale del Ministero e’ corredato dai quesiti di diritto richiesti dall’art. 366 bis cod. proc. civ.: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilita’, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria;

B) Fondata e’ invece la doglianza relativa alla liquidazione delle spese processuali,liquidate dal decreto impugnato nella misura di Euro 322,00 sul presupposto che trattasi di procedimento di volontaria giurisdizione: avendo questa Corte ripetutamente affermato che le disposizioni dell’art. 91 cod. proc. civ., e segg. trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto: come avviene nel giudizio di cui alla L. n. 89 del 2001, che configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorita’ di giudicato (Cass. 12021/2004). Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con riguardo alla statuizione in esame; e poiche’ non necessitano ulteriori accertamenti, il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. liquidando al V., le spese processuali del giudizio di merito come da dispositivo, e quelle di legittimita’ in ragione di meta’. L’accoglimento solo in minima parte della richiesta del V., giustifica la compensazione di meta’ delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia; accoglie quello principale, cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e pronunciando nel merito condanna detta amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 875,00, di cui Euro 380,00 per diritti e 445,00 per onorari, e delle spese del giudizio di cassazione in ragione di meta’,liquidate nell’intero in Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge, e ne dispone la distrazione a favore dell’avvocato Felice Amato.

Dichiara interamente compensata tra le parti la restante meta’ delle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ Reciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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