Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18870 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/07/2017), n. 18870
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
– ricorrente –
contro
F.P., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
Orecchioni e Gigliola Mazza Ricci, elettivamente domiciliata presso
lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via di Pietralata 320;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/2013 del Tribunale di Avezzano e
l’ordinanza ex artt. 348 – bis e 348 – ter c.p.c., della Corte
d’Appello di L’Aquila letta all’esito dell’udienza del 19 settembre
2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21 giugno 2017 dal Consigliere Fedele Ileana.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza letta pubblicamente all’esito dell’udienza del 19 settembre 2013, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto a F.P. – assunta come docente con una successione di contratti a termine – il diritto alla progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
contro la decisione di primo grado il Ministero propone ricorso ex art. 348 – ter c.p.c. affidato a nove motivi, cui resiste F.P. con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità; qualora l’ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c., (Cass. Sez. U., 07/12/2016, n. 25043; Cass. 14/02/2017, n. 3927);
nella specie, l’ordinanza – non depositata dal ricorrente ma rinvenuta agli atti del fascicolo di ufficio – è stata pronunciata e letta all’udienza del 19 settembre 2013, sicchè non ne occorreva alcuna comunicazione (irrilevante, a tal fine, la data di deposito);
di conseguenza il ricorso, avviato per la notificazione il 20 gennaio 2014, risulta essere tardivo;
pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
la novità della questione processuale, risolta dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e compensate fra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017