Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18870 del 17/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18870 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Abouma Joseph Oniaka alias Abouma Joseph Onyieka,
domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ceci, per
procura in calce al ricorso, il quale indica per le
comunicazioni relative al processo il fax 0863/1941268; e la
p.e.c. mauro.ceci@pecordineavvocatilaquila.it ;
– ricorrente –

nei confronti di
Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Ancona;
– intimato –

q-‘35
2018

avverso la sentenza n. 861/2017 della Corte di appello di
L’Aquila emessa il 9 maggio 2017 e depositata il 17 maggio

g7,

Data pubblicazione: 17/07/2018

2017 R.G. n. 992/2016;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

861/2017, ha dichiarato inammissibile il gravame
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa
città in data 18 maggio 2016 con la quale è stata
respinta la domanda di protezione internazionale
proposta dal cittadino nigeriano Abouma Joseph
Oniaka alias Abouma Joseph Onyieka.
2. Ha rilevato la Corte distrettuale che sebbene l’appello
sia stato proposto con atto di citazione notificato il 17
giugno 2016, nel termine di trenta giorni, previsto
dall’art. 702 quater c.p.c. e decorrente dalla
comunicazione,

in

data

19

maggio

2016,

dell’ordinanza impugnata, il ricorso è stato depositato.
e la causa è stata iscritta a ruolo,. successivamente in
data 23 giugno 2016, oltre il decorso del termine di
trenta giorni. La Corte di appello ha ritenuto decisiva
quest’ultima circostanza in quanto al procedimento si
applica la disciplina prevista dall’art.19 comma 9 del
decreto legislativo n. 150/2011, come modificato
dall’art. 27 comma 1 lett. f) del decreto legislativo n.
2

1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n.

142/2015 che prevede la proposizione con ricorso
dell’appello avverso le decisioni del Tribunale in
materia di protezione internazionale e
conseguentemente, secondo l’interpretazione della
Corte distrettuale, fa decorrere la pendenza della lite

deriva che, qualora l’appello venga proposto
erroneamente con citazione anziché con ricorso, la
verifica della tempestività dell’impugnazione, ai fini
della sanatoria dell’atto (Cass. civ., sez. VI-2, n. 1020
del 17 gennaio 2017), deve essere effettuata con
riferimento al momento in cui la citazione notificata
viene depositata in cancelleria per la relativa iscrizione
a ruolo e non con riferimento alla data di notifica della
citazione in appello. Nella specie ha rilevato quindi la
intempestività dell’appello che ha dichiarato
inammissibile compensando le spese in relazione alla
natura della controversia e alla incertezza
giurisprudenziale sul punto decisivo della controversia.
3. Ricorre per cassazione il sig. Abouma Joseph Oniaka
alias Abouma Joseph Onyieka con un unico motivo di
impugnazione con il quale deduce violazione o falsa
applicazione dell’art. 702 quater c.p.c. in relazione
all’art. 19 comma 9 del decreto legislativo n. 150 del 1
settembre 2011 come modificato dall’art. 27 comma 1
3

dal momento del deposito del ricorso in cancelleria. Ne

lett. f) del decreto legislativo n.142 del 18 agosto
2015. Secondo il ricorrente la dizione “ricorso” usata
dal legislatore in sede di modifica dell’art. 19 citato ad
opera del d.lgs n. 142/2015 non comporta una
modifica dell’art. 702 quater c.p.c. quanto alla forma

protezione internazionale, ma ha solo la funzione di
indicare la durata del procedimento di appello in
materia di protezione internazionale dal momento
della sua introduzione, mentre la forma dell’atto di
appello resta ancorata alla disposizione generale,
pacificamente interpretata dalla giurisprudenza nel
senso della proposizione con citazione e non con
ricorso.
Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte
è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ordinanze
nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre
2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art.

702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale
reiettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con
citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in
vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il

4

di proposizione dell’appello, per la sola materia della

riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27,
comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di
secondo grado, sicché la tempestività del gravame va
verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di

alla parte appellata.
5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è
stato notificato il 17 giugno 2016 e quindi deve
ritenersi tempestivo perché proposto entro trenta
giorni dalla comunicazione in data 19 maggio 2016
dell’ordinanza di rigetto della

tire domanda di

protezione internazionale da parte del Tribunale.
6. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di appello di L’Aquila che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila che, in
diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.

5

trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA