Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18870 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/09/2020), n.18870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27059/2015 R.G. proposto da:

LIAHONA SERVICE SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Michele

Martini, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Trionfale n. 7,

presso lo studio dell’avv. Mario Scialla.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione n. 8, n. 628/8/15, pronunciata il 12/03/2015,

depositata l’8/04/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la controversia concerne l’impugnazione, da parte della Liahona Service Srl, con sede legale in (OMISSIS), operante nel settore dei servizi di elaborazione dei dati contabili, di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRES, IRAP, IVA, per l’annualità 2007, maggiori ricavi (Euro 88.257,00 a fronte dei ricavi dichiarati di Euro 48.860,00), in applicazione della disciplina dello specifico studio di settore (UG66U);

durante la verifica fiscale la contribuente dedusse che, nella specie, non si poteva applicare il detto parametro normativo (che attestava ricavi per Euro 92.855,00) in quanto il sig. C., legale rappresentante della società (nonchè socio al 90%), aveva subito un grave incidente stradale che gli aveva impedito di svolgere la propria attività lavorativa per circa sei mesi, periodo nel quale era stato sostituito dalla moglie, sig.ra T., ragioniere professionista (che, negli anni precedenti, aveva lavorato come consulente esterna dell’azienda fiorentina), che aveva curato gli affari dell’ente collettivo, avvalendosi della collaborazione di un apprendista;

nonostante tale giustificazione l’Amministrazione finanziaria notificò alla società un avviso di accertamento, riducendo a Euro 88.257,00 i ricavi stimati, rispetto al maggiore importo attestato dallo studio di settore;

la contribuente impugnò l’atto impositivo innanzi alla CTP Firenze che, con sentenza n. 171/2013, in parziale accoglimento del ricorso, decurtò ulteriormente l’importo in contestazione, quantificandolo in Euro 80.000,00;

interposti appello principale dalla contribuente e appello incidentale dell’Agenzia, la CTR della Toscana, con la sentenza menzionata in epigrafe, ha accolto il gravame dell’ufficio e ha respinto quello della società, rilevando che: a) la riduzione dei ricavi da Euro 88.257,00 a Euro 80.000,00, compiuta dal giudice di primo grado, era priva di giustificazione, in quanto l’ufficio, in fase amministrativa, aveva già tenuto conto dell’incidente stradale del titolare dell’ente, riducendo i ricavi presunti, inizialmente quantificati in Euro 92.000,00; b) la sostituzione temporanea del titolare della società con la moglie non aveva causato alcun danno alla società in quanto la sig.ra T. era una persona esperta del settore; c) non era ravvisabile quella situazione di “eccezionalità”, che secondo la società giustificava lo scarto tra ricavi dichiari e ricavi risultanti dallo studio di settore, in quanto la situazione contabile, nel 2007, era pressochè identica a quella degli anni precedenti e documentava bassi ricavi che, comunque, garantivano ai soci una “buona situazione economica”, giacchè, in caso contrario, l’attività sarebbe cessata; d) l’apporto della rag. T. (moglie di C.) non aveva abbattuto eccessivamente i ricavi poichè il costo rappresentato dal suo compenso ammontava appena a Euro 5.877,00 e, del resto, il contributo lavorativo di costei aveva compensato adeguatamente l’assenza del titolare;

la società ricorre per la cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con una memoria; l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4, lett. c), la ricorrente assume che, ai sensi di tale norma, lo studio di settore non può essere utilizzato in sede di accertamento nei confronti dei contribuenti “che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività”, e, quindi, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che la causa di esclusione dello studio di settore debba risiedere in un “fatto eccezionale”, avente connotati di oggettiva gravità e straordinarietà, in realtà, del tutto estranei alla categoria normativa della “non normalità” e, ancora, per avere conseguentemente negato la ricorrenza di una situazione (l’impedimento dell’amministratore/lavoratore nell’apportare il suo prevalente contributo professionale) idonea ad escludere l’applicazione alla società dello studio di settore;

con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti e la motivazione apparente in punto di ricostruzione del periodo di non normale svolgimento dell’attività lavorativa, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere “completamente omesso di esaminare un fatto storico e decisivo per il giudizio pertinente alla specifica ed incontroversa evidenziazione degli elementi e circostanze che hanno inciso sulla potenzialità economica del periodo determinando una situazione economica di non normalità.” (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione);

i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;

la CTR non è incorsa in alcun errore di diritto giacchè ha bene individuato la norma applicabile al caso di specie, vale a dire della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4, (nel testo in vigore “ratione temporis”), per il quale gli studi di settore presuppongono una situazione di normale svolgimento dell’attività imprenditoriale;

d’altro canto, il giudice d’appello, con una valutazione di merito, ad esso insindacabilmente rimessa, illustrando con chiarezza le ragioni del proprio convincimento, senza omettere l’esame di alcuno degli aspetti fattuali in atti (il che esclude il prospettato vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ha spiegato che la circostanza dedotta dalla contribuente – ossia, la lunga inabilità temporanea dell’amministratore – non rappresentava un fattore impediente rispetto al normale svolgimento dell’attività d’impresa;

tale si appalesa il senso dell’articolato ragionamento della CTR, a prescindere dal significato letterale delle parole usate, laddove, in un passo della trama argomentativa della decisione, si afferma la mancanza di prova, da parte della contribuente, dell’interferenza di un “fatto eccezionale” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);

ne consegue che il ricorso va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA