Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1887 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1887 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

Data pubblicazione: 29/01/2014

ORDINANZA
sul ricorso 12252-2011 prnpnarn da:
BRUNORI CLAUDIO 13K.NCLD6OC 14116 l IT, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio
dell’avvocato DE GIOVANNI GRAZIANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato COLATEI AUGUSTO giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente nonchè contro

fip

DIREZIONE RPOVINCIALE DI ROMA 1 – UFFICIO
TERRITORIALE DI ROMA 3;

– intimata avverso la sentenza n. 36/35/2010 della COMMISSIONE

il 19/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2011 n. 12282 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 17/02/2010, depositata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
IRAP geometra
Reg. Gen.12282/2011
RICORRENTE: Claudio Brunori
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

1.11 sig. Claudio Brunori ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio 36/35 /10 del 19 marzo 2010 che respingeva l’appello del contribuente
affermando la non spettanza geom. Claudio Brunori del rimborso IRAP relativamente agli anni
1998- 2000.
2. L’ Agenzia si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Invero il giudice di merito ha argomentato la sussistenza degli estremi per l’applicazione dell’IRAP
dalla mera partecipazione del contribuente ad una società di persone, senza esaminare la struttura di
tale società né se essa desse luogo ad uno studio associato con potenziamento dell’attività
professionale del contribuente.
Il Collegio ha condiviso la relazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche per le spese del presente
grado
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 18 dicembre 2013

latore

E’ stata depositata la seguente relazione.

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