Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1887 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 29/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Chiana 87,

presso l’avv. Graziella Cantiello, rappresentato e difeso dall’avv.

SANTAROSSA Valter giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fidin Casa s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 447/05 del

18.6.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29.10.2009 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Santarossa per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24.7.1999 S.M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pordenone la Fidin Casa s.r.l. nella sua qualità di socio, per sentir dichiarare la nullità o l’annullabilità della Delib. assembleare 25 maggio 1999, con la quale era stato approvato il bilancio sociale 1998.

In particolare l’attore individuava il motivo della censura nel fatto che non era stato appostato nell’attivo dello stato patrimoniale della convenuta il credito sociale di rivalsa relativo all’anno 1990, dalla stessa vantato nei confronti della Domovip s.r.l., che avrebbe ceduto “pro solvendo” alla Fidin Casa crediti maturati verso propri clienti.

La Fidin Casa, costituitasi, deduceva l’infondatezza della richiesta sostenendo che la cessione dei crediti sarebbe stata “pro soluto” e non “pro solvendo”, assunto che veniva condiviso dal Tribunale che pertanto rigettava la domanda.

La decisione, impugnata dal S. che lamentava “l’erronea ricostruzione fattuale della vicenda e l’erronea valutazione delle sue implicazioni giuridiche”, veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Trieste, che osservava come i crediti della Fidin Casa considerati dal S. non erano stati originati da cessioni della Domovip, ma erano derivati da finanziamenti della Fidin Casa in favore di clienti della Domovip. Tale valutazione sarebbe stata confermata anche dal fatto che dalla documentazione prodotta sarebbe emersa l’assenza di programmi di cessione di crediti da parte della Domovip, sicchè nessun profilo di invalidità sarebbe stato ravvisabile nella delibera contestata.

Avverso la detta sentenza S. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non resisteva l’intimata.

Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 29.10.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di impugnazione S. ha rispettivamente denunciato:

1) vizio di motivazione per contraddittorietà, poichè “l’affermata validità della delibera assembleare e del bilancio in cui è iscritto un debito verso Domovip si pone in insanabile contrasto con la premessa .. secondo cui i crediti di Fidin Casa corrispondevano ad altrettanti finanziamenti”. Se il negozio di finanziamento fosse infatti intercorso tra Fidin Casa e cliente finale, la Domovip sarebbe rimasta estranea al rapporto e nessun debito sarebbe sorto nei suoi confronti, debito la cui esistenza sarebbe viceversa riferibile unicamente ad una cessione di crediti della Domovip in favore di Fidin Casa. Comunque, anche a voler ritenere che l’unica attività di Fidin Casa fosse stata quella di erogare finanziamenti a favore di clienti Domovip, ne risulterebbe la falsità del bilancio finale di liquidazione della Fidin Casa chiuso al 31.12.1998, per l’inesistenza di un debito verso la Domovip. 2 ) insufficiente motivazione con riferimento alle prove documentali utilizzate dalla Corte ai fini del decidere. La decisione sarebbe infatti basata su due documenti – copia commissione proveniente da Domovip, lettera di Fidin Casa ad un cliente Domovip – documenti che peraltro non sarebbero decisivi perchè non proverebbero il fatto storico dell’erogazione (il primo) e la qualificazione giuridica dell’impegno (finanziamento o cessione di credito), che al contrario, alla luce della documentazione complessivamente acquisita, avrebbe dovuto essere considerato come cessione di credito. La contraria opinione della Corte sarebbe poi incentrata sull’errata interpretazione di documenti (relazione Consiglio di Amministrazione Fidin Casa al bilancio 1990, verbale assemblea Fidin Casa 27.3.91, lettera Fidin Casa all’ufficio Italiano Cambi 21.2.1992), il cui contenuto non deporrebbe nel senso indicato.

3) vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La Corte ha affermato la validità del bilancio sulla scorta di un credito verso Domovip, mentre nel bilancio Fidin Casa al 31.12.1990 non sarebbe iscritto un credito verso Domovip, ma un debito.

I motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi e sono infondati.

Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la Corte territoriale ha motivato la decisione adottata escludendo in particolare che fra la Domovip s.r.l. e la Fidin Casa s.r.l. fosse intervenuta una cessione di credito “pro solvendo” per il periodo antecedente al 1992, ed individuando la causale dei crediti della Fidin Casa richiamati dal ricorrente in finanziamenti erogati da quest’ultima in favore di clienti della Domovip, anzichè in negozi di cessione. Si tratta dunque di valutazione di merito conseguente all’interpretazione dei negozi posti in essere fra le parti, rispetto alla quale non è stata denunciata alcuna violazione dei canoni ermeneutici adottati.

Ne può ritenersi la motivazione insufficiente o contraddittoria, quanto al primo punto, poichè la Corte ha valorizzato le deposizioni dei testi C. e M. (indirettamente richiamate con il riferimento all’affermata adesione alla decisione di primo grado) e l’assenza di programmi di cessione di crediti da parte della Domovip;

quanto al secondo, poichè il giudice del merito ha attribuito alla qualificazione del rapporto all’epoca esistente fra Domovip e Fidin Casa (con evidente errore materiale nel richiamo, in quanto in realtà si trattava di debito e non di credito) una valenza prettamente economica (“altro non è – nella sua essenza economica – se non il controvalore degli acquisti dei clienti della Domovip non ancora saldati”, p. 7). D’altra parte, poi, il ricorrente non ha indicato fatti astrattamente idonei, se provati, a determinare una decisione difforme (la mancata indicazione delle diverse voci di bilancio ne renderebbe, fra l’altro, impossibile la ricostruzione), sicchè le doglianze, anzichè evidenziare i profili di erroneità della decisione contestata, si limitano sostanzialmente a rappresentare una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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