Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1887 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23401-2012 proposto da:

L.E., (OMISSIS), in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della MONDO ASSICURAZIONI S.a.s. c.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 5, presso lo

studio dell’avvocato ELENA ARIETA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE SCORNAJENGHI;

– ricorrente –

contro

I.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrente –

e contro

V.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 608/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE LORENZO, con delega orale dell’Avvocato

MASSIMO PISTILLI difensore della controricorrente, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.E. con atto di citazione del 11 marzo 2000 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cosenza I.E. e V.B., per sentire, con vittoria di spese, accertare preliminarmente che la scrittura privata del (OMISSIS) (contratto di agenzia) tra l’opponente e la I. simulava un contratto di identico tenore intercorso in realtà tra l’opponente e V.B., dichiarare nulle per violazione di norme imperative la cennata scrittura privata, o questa ed il contratto dalla stessa dissimulato ed, inoltre, la scrittura privata stipulata in pari data con V.B., nonchè il contratto sociale e l’atto costitutivo della società Mondo Assicurazione e, subordinatamente, annullare dette scritture private per dolo della parte o di un terzo o per errore essenziale e riconoscibile, in conseguenza annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla il dott. L. doveva a nessun titolo ai convenuti.

L.E., con separato ricorso, opponeva il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Cosenza gli ingiungeva di pagare ad I. Enrichetta l’importo di Lire 230.000.000.

Si costituivano i convenuti, contestando la ricostruzione dei fatti così prospettata dall’attore e deducevano che l’Agenzia dell’ I. aveva un portafoglio di due miliardi e provvigioni annuali per oltre 300 milioni, che il mandato era stato revocato dalla SAPA per irregolarità commesse nella gestione L..

I due giudizi veniva riuniti e il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1038 del 2005 rigettava l’opposizione, riconfermando il decreto ingiuntivo, rigettava le domande proposte nel giudizio n. 878 del 2001, condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite.

La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciandosi su appello proposto da L.E., in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Mondo Assicurazioni sas., a contraddittorio integro, con sentenza n. 608 del 2012, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte di Catanzaro: a) corretta era la decisione del Tribunale di ritenere abbandonata la domanda di simulazione, posto che dall’analisi del comportamento processuale della parte, tale domanda non risultava essere stata coltivata. b) infondate erano le eccezioni: 1) una prima relativa alla sentenza del Tar, posto che la stessa non conteneva alcun accertamento da cui poteva ricavarsi la prova della truffa a danno del L. da parte di I.; 2) relativa alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e art. 640 c.p. perchè, comunque, il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell’altro, potrebbe comportare l’annullamento del contratto e non, invece, come richiesto, la nullità. c) Non dimostrato era la sussistenza dell’errore denunciato da L. in cui lo stesso sarebbe in corso alla stipula del contratto. d) andava esclusa la nullità per indeterminatezza dell’oggetto posto che i beni immobili oggetto della vendita risultavano determinati e/o comunque determinabili; e) correttamente il Tribunale aveva escluso la risoluzione contrattuale posto che non era stato provato che gli utili della società Mondo Assicurazioni fossero stati utilizzati per estinguere l’esposizione debitoria della gestione I..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.E. con ricorso affidato a sei motivi. I.E. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= L.E. denuncia:

a) Con il primo motivo di ricorso la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4 e violazione/erronea applicazione dell’art. 2455 c.c. e sgg..

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe nulla per un contrasto tra dispositivo e motivazione. In particolare, la sentenza impugnata ha riconfermato il dispositivo della sentenza di primo grado, laddove ha escluso che la vendita oggetto del giudizio fosse nulla sul presupposto che la vendita in oggetto integrasse gli estremi di una “vendita di cosa altrui”, mentre la Corte di Appello ha ritenuto che la vendita di cui si dice integrasse una cessione di azienda.

b) Con il secondo motivo, la violazione dell’artt. 1418 c.c. e la rilevabilità d’ufficio della nullità della scrittura I.- L. per mancanza/difetto di causa. Secondo il ricorrente, ribadito che oggetto della scrittura privata I.- L., era costituito dal portafoglio clienti lo stesso non poteva esser alienato da parte dell’agente I., sia perchè i contratti che costituiscono il portafoglio si perfezionano fra proponente e cliente e nessuna ingerenza su di essi può avere l’agente, sia perchè il pagamento cui sarebbe tenuto l’odierno ricorrente non integrerebbe gli estremi del pagamento del prezzo inteso come corrispettivo per l’acquisto del portafoglio, bensì di mero indennizzo in favore della I..

c) Con il terzo motivo, l’omesso esame su fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5: 1) annullamento della sanzione disciplinare di radiazione disposta dal Tar Calabria a carico del L.; 2) la revoca del mandato quale presupposto della sanzione disciplinare; 3) la previsione dell’art. 4 della scrittura I.- L. e la rilevanza della invocata CTU. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto: a) che la sentenza del Tar Calabria aveva annullato il provvedimento disciplinare di radiazione dall’albo a carico del L. per mancate tempestive rimesse a favore della compagnia proponente dei premi corrisposti dagli assicurati, da cui si poteva supporre che le mancate rimesse alla proponente erano imputabili alla precedente gestione. B) non avrebbe tenuto conto neppure che la revoca del mandato proprio in forza delle motivazione della sentenza del Tar Calabria non poteva essere attribuita a cause imputabili a L. bensì alla I. con la conseguente applicabilità dell’art. 4 della scrittura privata I.- L. che prevede un’ipotesi di estinzione dell’obbligazione. C) non avrebbe tenuto conto che i versamenti effettuati dal L. sul c/c Caricai e sul c/c Postale di I.E. e V.B. avevano comportato un’estinzione dell’esposizione debitoria I.- V..

d) Con il quarto motivo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. circa la valutazione della prova dei versamenti affluiti sui c/c bancari e postali dei resistenti con fondi della Mando Assicurazioni e la prova dell’inadempimento del V. ex scrittura L.- V. con conseguente violazione dell’art. 1453 c.c.. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe valutato correttamente la prova dei versamenti effettuati nei c/c di I. e di V., posto anche che era circostanza pacifica che l’estinzione debitoria dei resistenti si fosse perfezionata in epoca successiva all’ingresso della Mondo Assicurazioni e dai versamenti dalla stessa eseguiti sui c/ bancari di I. e V..

e) Con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1427 c.c. e ss.. L’annullabilità per errore della scrittura I.- L.. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione relativa all’errore in cui sarebbe incorso L. per la ragione assorbente che il preteso errore sarebbe un mero errore sulla valutazione economica del bene compravenduto, che afferendo alla sfera dei motivi e delle personali valutazioni del contraente non è tutelato dall’ordinamento giuridico con il rimedio richiesto, perchè, dai documenti allegati al fascicolo, risulterebbe che il L. aveva creduto dia acquistare il portafoglio clienti e beni mobili ed invece avrebbe assunto l’obbligo di pagare un indennizzo.

f) Con il sesto motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine alla domanda di restituzione di quanto versato dalla Mondo Assicurazione sui c/c bancari e postali I.- V. e degli storni provvisionali risalenti alla gestione I.. Secondo la ricorrente al Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione e/o comunque di motivare compiutamente il rigetto della stessa.

2.= Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

L’eccezione merita accoglimento poichè nel ricorso di L.E. manca una sufficiente esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato e tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle singole censure articolate dal ricorrente. Come è stato, già, detto da questa Corte (Cass. n. 15808 del 12/06/2008), che qui si condivide e conferma: Ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese sostenute per il presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborso, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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