Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18869 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 30/08/2010), n.18869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CHISIMAIO 42, presso l’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA SILVIO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

05/02/2008; n. 3108/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da verbale di udienza.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con decreto del 5 febbraio 2008 ha respinto la domanda di M.G., dipendente del Centro Grazianise di indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per la durata irragionevole del processo intrapreso davanti al Tribunale di Napoli con citazione dell’11 luglio 2002 per ottenere il giusto inquadramento professionale: in quanto nel giudizio suddetto non aveva presentato alcuna istanza di prelievo,percio’ smentendo la sussistenza di ansia sofferenze per la durata e l’esito del giudizio;

Che la M. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 4 motivi, osserva:

Che la ricorrente, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione CEDU, nonche’ dell’art. 112 cod. proc. civ., ha censurato la decisione per non aver considerato che il danno non patrimoniale secondo la giurisprudenza della Corte CEDU e di questa Corte, deriva automaticamente dall’irragionevole ritardo della risposta sulla domanda di giustizia o e’ comunque desumibile da elementi presuntivi, senza che rilevi detta presentazione dell’istanza di prelievo o altro sollecito da parte del ricorrente.

Che il ricorso e’ fondato; non avendo la Corte di appello tenuto presente l’ormai costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:

a) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa;

b) la previsione di strumenti sollecitatori, infatti, non sospende ne’ differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, ne’ implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilita’ per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entita’ del lamentato pregiudizio (Cass. 28 428/2008; 24901/2008; 24438/06).

Per cui il decreto impugnato va cassato ed alla M. deve essere liquidato l’indennizzo per la durata irragionevole del giudizio suddetto protrattasi dal 28 gennaio 1992 al 19 settembre 2007 (data della domanda giudiziale): e cioe’ per un periodo di 15 anni e 6 mesi, eccedente di 12 e 6 mesi quello ritenuto congruo dalla Corte europea per la definizione dei processi in questa materia e dal giudice amministrativo.

E poiche’ non necessitano ulteriori accertamenti il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., osservando che la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando sostanzialmente di non avervi interesse, ha liquidato un indennizzo forfettario per l’intera durata del giudizio che suddiviso per il numero di anni ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00, pur se in qualche caso non e’ mancata una liquidazione superiore (cfr. procedimenti 675688 e 691/03; 11965703) . Per cui, recependo tale indirizzo della Corte di Starsburgo ritiene che l’importo complessivo debba essere fissato in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 500,00 annue, in misura forfettaria pari ad Euro 7.750,00, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e pronunciando nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a M.G. la somma di Euro 7.750,00 con gli interessi dalla data della domanda; lo condanna inoltre al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti e 490,00 per onorari, e quelle del giudizio di cassazione in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge: da distrarre in favore dell’avv. antistatario Silvio Ferrara. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

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