Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18869 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/07/2017), n. 18869
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 233/2013 della Corte d’Appello di Torino,
depositata in data 13 marzo 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21 giugno 2017 dal Consigliere Fedele Ileana.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto ad P.A. – assunto come collaboratore scolastico con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti biennali L. 11 luglio 1980, n. 312, ex art. 53 con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca propone ricorso affidato ad unico motivo;
l’intimato non si è costituito;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 29 maggio 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa Corte 07/11/2016, n. 22558.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la rinuncia al ricorso per cassazione, che va notificata o comunicata alle controparti costituite (Cass. 21/06/2016, n. 12743), determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese (Cass. 05/05/2011, n. 9857; Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass. 26/02/2015, n. 3971);
nella specie, essendo la controparte rimasta intimata, alla rinuncia consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese;
non trova applicazione in ogni caso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
Dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017