Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18869 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27046-2011 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio degli avvocati

GIULIO PROSPERETTI e DANIELA DAL BO, che lo rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BASF ITALIA S.R.L. C.F. (OMISSIS), (già BASF ITALIA S.R.L.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo Studio Legale

GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresenta e difesa dall’avvocato

GERARDO VESCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1884/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2011 R.G.N. 1451/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato ROSARIO BONGARZONE;

udito l’Avvocato PAOLO ACCARDO per delega Avvocato GERARDO VESCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 giugno 2011, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione del Tribunale di Roma che rigettava la domanda proposta da M.G. nei confronti di BASF Italia S.r.l. (già Engelhard Italiana S.p.A.), avente ad oggetto la condanna della Società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo (OMISSIS) a seguito del riassorbimento, qualificato illegittimo, operato all’epoca dalla BASF Catalysts Italia S.r.l. (che poi ha assunto le richiamate differenti denominazioni) dei superminimi individuali di retribuzione concessi per merito a far data dall’anno 1995 nonchè a titolo di mensilità aggiuntive e TFR.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità con la valutazione espressa dal giudice di prime cure, non provata la causa “per merito” dell’attribuzione del superminimo implicante la sottrazione dell’erogazione al principio del normale assorbimento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il lavoratore, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Entrambe e parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 1374 e 2077 c.c. in una con il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’omesso esame della fattispecie sotto il profilo della configurabilità della prassi di concessione del superminimo in questione nei confronti della quasi totalità del personale dipendente e dell’odierno ricorrente a far data dal 1965 come “uso aziendale”, come tale, alla stregua dell’insegnamento di questa Corte, immodificabile in peius e, dunque, insuscettibile di legittimare il disposto riassorbimento del relativo importo fino a concorrenza degli aumenti contrattuali derivati dal rinnovo del CCNL per l’industria chimica del 19.3.1994 viceversa qualificato tale dalla sentenza impugnata.

Il secondo motivo è volto a censurare l’impugnata decisione intesa a sancire l’assorbibilità del superminimo in questione in relazione, oltre che ai vizi denunciati con il primo motivo, alla violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del CCNL per l’industria chimica del 19.3.1994 che quel riassorbimento ammette solo in caso di passaggio ad un superiore livello di inquadramento.

Il terzo motivo è inteso a denunciare l’incongruità logica della motivazione nella parte in cui esclude la riconducibilità a “ragioni di merito” della concessione del superminimo a favore del ricorrente non potendosi derivare una simile esclusione nè dalla generalità della concessione nè dalla lettura delle espressioni che hanno accompagnato quella concessione come clausole di stile, rilevando, semmai, al contrario, i dati emersi dall’istruttoria con particolare riferimento alla mansioni di rilevante responsabilità espletate dal ricorrente idonee di per sè a costituire titolo legittimante la concessione del beneficio.

Va, innanzitutto, rilevata l’inammissibilità dei primi due motivi per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente neppure indicato la collocazione in atti della prospettazione delle ragioni fondative della proposta domanda, ulteriori e distinte da quella presa in esame dalla Corte territoriale – data dall’essere il superminimo, di cui si contesta l’assorbimento negli aumenti contrattuali previsti a seguito del rinnovo del CCNL di categoria del 1994 disposto dalla Società datrice, riconducibile a ragioni attinenti ai peculiari meriti maturati dal dipendente nello svolgimento dell’attività lavorativa – cui fa riferimento nei predetti motivi, l’una rappresentata dall’illegittimità di ogni riduzione degli importi riconosciuti per effetto di una prassi configurabile in termini di uso aziendale in ragione dell’ammessa diffusione presso la Società datrice dell’attribuzione ai propri dipendenti di un superminimo ad personam, l’altra dal contrasto della contestata riduzione con la previsione di cui all’art. 13 del CCNL per l’industria chimica del 19.3.1994 che ammetterebbe l’assorbimento solo in caso di passaggio ad un superiore livello di inquadramento.

Quanto al terzo motivo, se ne deve ritenere l’infondatezza dal momento che il riferimento operato dalla Corte territoriale alla medesima prassi di attribuzione del superminimo dal ricorrente, come si è visto, invocata per sostenere un diverso fondamento giuridico della domanda proposta – riferimento del resto desunto quale argomento di prova, come ampiamente ammette la disciplina processuale, dalle dichiarazioni rese dallo stesso odierno ricorrente in sede di interrogatorio libero in prime cure circa la sua diffusione così ampia da riguardare la quasi totalità dei dipendenti – in una con il dato documentalmente accertato e qui significativamente non contestato, per cui, a fronte dell’attribuzione al ricorrente del superminimo risalente al 1965 e rinnovato fino al 1994, soltanto la lettera di comunicazione della concessione del superminimo predetto per l’anno 1982 reca, formulata nei termini seguenti “apprezzamento da parte della Direzione per l’opera intelligente e volenterosa da Lei prestata”, una motivazione che riflette un riconoscimento per merito dell’attribuzione patrimoniale, vale a sostenere, sul piano logico e giuridico, il convincimento maturato dalla Corte territoriale circa il carattere non certo eccezionale del riconoscimento stesso e la non attinenza del medesimo a particolari “performances” professionali e la conclusione cui la Corte medesima perviene circa il difetto di prova in ordine all’attribuzione per merito del superminimo ostativo all’operatività del generale principio dell’assorbibilità.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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