Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18869 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 15/09/2011), n.18869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO REUNION S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 197, presso l’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato REPETTI ALFREDO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EFINVEST S.P.A.;

– Intimata –

sul ricorso 19575-2007 proposto da:

EFINVEST S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso

l’avvocato DE ANGELIS ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DIGIORGIO ALESSANDRO, giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO REUNION S.R.L., in persona del Curatore M.

R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso l’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato REPETTI ALFREDO, giusta procura in

calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 438/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

previa riunione dei ricorsi;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

DE ANGELIS che ha chiesto l’inammissibilità o rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2002 il fallimento REUNION s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino l’EFINVEST s.p.a. per sentir dichiarare inefficace L. Fall., ex art. 67, comma 2, pagamenti per complessive Lit 200.358.000; con condanna alla restituzione della predetta somma.

Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva il difetto dell’elemento psicologico della conoscenza dell’altrui stato d’insolvenza.

Nel corso del giudizio veniva proposta querela di falso, in via incidentale, dalla società Efinvest in ordine ad annotazioni contenute nelle pagine del libro-giornale prodotto dalla curatela a riprova dei pagamenti.

Con sentenza 16 febbraio 2005 il Tribunale di Torino, ritenuta, in via preliminare, l’inammissibilità della querela di falso in difetto della qualità fidefacente delle scritture contabili prodotte, accoglieva, nel merito, la domanda revocatoria e per l’effetto condannava l’Efinvest alla restituzione della somma di Euro 103.631,21, oltre interessi legali e spese di giudizio.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di Torino, con sentenza 2 marzo 2007, rigettava invece la domanda proposta dal fallimento Reunion s.r.l., che condannava, per l’effetto, alla rifusione delle spese del doppio grado.

Motivava che le scritture contabili non offrivano una prova piena, neppure in un rapporto tra imprenditori, delle operazioni riportate ed erano quindi soggette al prudente apprezzamento del giudice a norma dell’art. 116 cod. proc. Civ.;

che, nella specie, l’estratto del libro-giornale prodotto dalla curatela era stato contestato ex adverso sotto il profilo che non attestava atti solutori, bensì concessioni di rinnovo e dilazioni di precedenti finanziamenti, a fronte della restituzione di effetti insoluti, nè appariva confermato da alcun documento di riscontro.

Avverso la sentenza, notificata il 3 maggio 2007 il fallimento Reunion s.r.l. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi e notificato il 25 giugno 2007.

L’Efinvest s.p.a. resisteva con controricorso e proponeva altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi; cui la curatela resisteva, a sua volta, con controricorso.

All’udienza del 4 luglio 2011 il Procuratore generale ed il difensore dell’Efinvest precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il fallimento Reunion s.r.l. deduce la violazione degli artt. 2697 e 2710 cod. civ. nonchè la carenza di motivazione nella ritenuta insufficienza della documentazione contabile prodotta, in presenza di tardive e parziali contestazioni.

Il motivo è inammissibile, sia per l’inidoneità del quesito di diritto (art. 366 bis cod. proc. civ.), formulato in termini generici, senza alcun preciso addentellato con le statuizioni della sentenza impugnata, sia perchè volto ad una difforme valutazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito e come tale insuscettibile di riesame in questa sede.

In punto di diritto, la corte territoriale ha correttamente enunciato il principio dell’efficacia probatoria presuntiva delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori, sottoposta al prudente vaglio critico del giudice. La conclusione che esse fossero inidonee nel caso in esame a dimostrare i pagamenti allegati dalla curatela è apprezzamento di merito, fondato sull’assenza di ulteriori riscontri probatori, esente da vizi di illogicità.

Con il secondo motivo il fallimento censura l’ultrapetizione della sentenza, che non si era limitata a respingere il motivo di gravame dell’Efinvest, volto a confutare il principio di estensione della norma di cui all’art. 2710 cod. civ. ai rapporti tra curatela dell’imprenditore fallito ed il terzo imprenditore, beneficiario dei pagamenti – principio, affermato in primo grado dal tribunale di Torino – ma, dopo aver respinto, in linea di principio, tale censura -aveva poi, egualmente, ritenuto l’insufficienza probatoria delle scritture contabili.

Il motivo è manifestamente infondato.

Una volta riaffermato il principio che anche nei rapporti tra curatela – che non opera, nella specie, come terzo – e il creditore che abbia ottenuto il pagamento è applicabile la regola dell’efficacia probatoria dei libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando siano regolarmente tenuti (art. 2710 cod. civ.) – enunciato dalla sentenza di primo grado – il giudice d’appello era egualmente tenuto ad esaminare se a tali scritture si potesse, o no, riconoscere, in concreto, valore probatorio della verità storica degli atti solutori revocandi. Tanto più, che nella narratio degli antecedenti della decisione la stessa Corte d’appello dava atto che l’Efinvest aveva effettivamente dedotto l’insufficienza probatoria della documentazione ex adverso prodotta, in difetto di ulteriori elementi di riscontro.

Con l’ultimo motivo la curatela censura il regolamento delle spese processuali, poste interamente a suo carico per entrambi gradi, nonostante la soccombenza dell’Efinvest nell’ambito del subprocedimento introdotto con la querela di falso, dichiarato inammissibile.

Il motivo è infondato, dal momento che la Corte d’appello di Torino ha fatto corretto uso del principio generale di soccombenza, che va ancorato all’esito finale del giudizio di merito, e non a quello di eventuali fasi accessorie germogliate al suo interno: la cui eventuale incidenza, ai fini di una compensazione parziale delle spese, è rimessa all’apprezzamento di merito del giudice, insindacabile in questa sede.

Sono infine inammissibili per carenza di interesse le due censure proposte con il ricorso incidentale dell’Efinvest s.p.a., integralmente vittoriosa a seguito del rigetto dell’avversa domanda revocatoria. Non è infatti ravvisabile il presupposto processuale della soccombenza, neppure parziale, nel mancato rilievo dell’irregolarità delle scritture contabili attestanti pagamenti, in violazione della legge antiriciclaggio, e sull’inesistenza della scientia decoctionis: questioni, entrambe, prive di autonoma rilevanza decisoria sull’esito complessivo della controversia.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese processuali da fase di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 Luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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