Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18869 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/09/2020), n.18869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12535/2015 R.G. proposto da:

VITERTUR SERVIZI PUBBLICI SRL, rappresentata e difesa dall’avv.

Roberto Ferri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma, via Ipponio n. 8.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione n. 29, n. 1738/29/14, pronunciata il 5/03/2014, depositata

il 20/03/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Vitertur Servizi Pubblici Srl, con sede legale in (OMISSIS), propone ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, menzionata in epigrafe, che – in controversia avente a oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione IRPEG, IRES, IRAP e IVA, per gli anni d’imposta dal 2003 al 2005, (come affermato dagli accertatori) maggiori elementi positivi di reddito, derivanti da contratti di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in provincia di Viterbo e applicavano le relative sanzioni – aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 121/1/11 della CTP di Viterbo che, a sua volta, riuniti i ricorsi della contribuente, li aveva rigettati;

il giudice d’appello, per quanto ancora rileva, ha affermato che la CTP aveva bene stabilito che il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, invocato dalla contribuente a sostegno della propria domanda, esclude dalla tassazione solo i contributi percepiti dalle imprese di trasporto locale a copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti, non anche i corrispettivi per i servizi prestati;

la CTR ha giudicato corretto, quindi, il rilievo dell’organo di controllo che, a fronte dei contratti depositati insieme con il processo verbale di constatazione della GdF di (OMISSIS), aveva ritenuto che le somme ricevute dalla contribuente in conto esercizio rappresentassero il corrispettivo percepito in relazione ai contratti di servizio stipulati con i singoli enti locali, come tali soggette alla disciplina del T.U.I.R., art. 85, e che, al contrario, le somme ricevute per ripianare le perdite degli anni precedenti non fossero state riprese a tassazione;

in conclusione, la commissione regionale ha escluso che sussistessero le condizioni di incertezza normativa, come ricostruite dalla giurisprudenza di legittimità, per accogliere il motivo d’appello della contribuente relativo alla mancata disapplicazione delle sanzioni pecuniarie accessorie;

l’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.L. n. 833 del 1986, art. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che le somme derivanti dai contratti di affidamento fossero imponibili ai sensi del detto D.L. cit., art. 3, e, quindi, per averle ritenute tassabili come ricavi, ai sensi del T.U.I.R., art. 85, sulla base della ravvisata natura sinallagmatica del contratto di servizio, trascurando che quegli importi, anche secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, erano contributi finalizzati al “ripiano dei disavanzi di esercizi degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale” e non componenti positivi del reddito;

1.1. il motivo è inammissibile;

i contributi erogati dallo Stato, a ripiano dei disavanzi di esercizio degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale, e distribuiti dalle Regioni tramite il Fondo nazionale ripartito tra le stesse sulla base di parametri prefissati, di cui alla L. n. 151 del 1981, artt. 6 e 9, non costituiscono componenti positivi del reddito e, quindi, sono sottratti ad imposizione diretta, a norma del D.L. n. 833 del 1986, art. 3, comma 1, n. 3, conv. in L. n. 18 del 1987, (tuttora in vigore come si evince dalla norma interpretativa di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 310, che ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione del predetto Fondo ad opera della L. n. 549 del 1995, e l’assunzione dei contributi a carico delle regioni tramite un apposito Fondo destinato ai trasporti, costituito con D.Lgs. n. 422 del 1997, (Cass. 30/07/2018, n. 20111);

in tema di IRAP, invece, la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, ha fornito un’interpretazione autentica del disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 506 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b), nel senso che sono esclusi dalla base imponibile i contributi pubblici erogati per l’anno di imposta solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo non deducibile: ne consegue che i contributi erogati (prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle Regioni), anche in epoca anteriore alla data del 31 dicembre 2002 di entrata in vigore della detta L. n. 289 del 2002, alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP (Cass. 10/10/2018, n. 25012);

nella fattispecie concreta, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto appena esposti e, interpretando i contratti di trasporto pubblico locale tra la contribuente e i vari enti territoriali, ha ritenuto che le somme in contestazioni fossero ricavi tassabili (T.U.I.R., ex art. 85), in quanto dovevano essere qualificate come corrispettivi e non come somme erogate dagli enti locali per ripianare le perdite delle annualità precedenti (queste ultime, infatti, come rimarcato dal giudice d’appello, non erano state riprese a tassazione);

con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabili le sanzioni pecuniarie accessorie, in assenza di un’obiettiva situazione di incertezza normativa, omettendo di considerare che, nella fattispecie, sussisteva una difficoltà oggettiva d’individuare le disposizioni applicabili, in ragione dell’evoluzione normativa, culminata nella L. d’interpretazione autentica 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, comma 310);

il motivo è infondato;

in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte (Cass. n. 25012/2018) ha già avuto modo di precisare il principio di diritto per il quale: “l’incertezza normativa oggettiva che – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2; L. 2 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, – costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 28/11/2007, n. 24670; 16/02/2012, n. 2192; 26/10/2012, n. 18434; 11/02/2013, n. 3245; 22/02/2013, n. 4522). In altre parole, come è stato detto, “l’incertezza normativa oggettiva tributaria”, che consente di non applicare le sanzioni, “è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertala dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito”, quindi in “senso oggettivo” (con conseguente esclusione di “qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali” atteso che “l’incertezza normativa, in quanto esiste in sè, opera nei confronti di tutti”): “l’incertezza normativa oggettiva”, pertanto, “non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria” (Cass. 11/09/2009, n. 19638). Inoltre, trattandosi di un’esimente prevista dalla legge a favore del contribuente, l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, qualora effettivamente esistenti, grava sul contribuente secondo le regole generali in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.).” (Cass. 7/12/2017, n. 29368);

nella fattispecie non è ravvisabile una simile incertezza normativa oggettiva, atteso che la ricorrente non fa nemmeno menzione di specifici e rilevanti contrasti giurisprudenziali sull’oggetto del contendere;

ne consegue il rigetto del ricorso;

nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’Agenzia non ha svolto attività defensionale.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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