Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18868 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 01/07/2011, dep. 15/09/2011), n.18868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso l’avvocato COLEINE

LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERRA NICOLA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UMBRIA 1, presso l’avvocato DIANA FABIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LIBERTI LUIGI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1063/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 04/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osservato e ritenuto:

– con sentenza del (OMISSIS), il Tribunale di Bari dichiarava la separazione personale dei coniugi P.F. ed L. A. (ricorso del (OMISSIS)), con non luogo a provvedere sulle reciproche domande di addebito; inoltre, anche all’esito della CTU, affidava alla madre la figlia della coppia, M., nata l'(OMISSIS), regolando le sue frequentazioni con il padre tramite specifico rinvio alle modalità già disposte con ordinanza del 5- 7.12.2006, incluso che gli incontri dovessero avvenire sotto il controllo del consultorio di (OMISSIS), imponeva al P. di corrispondere alla moglie il contributo per il mantenimento della figlia, elevato ad Euro 250,00, mensili, con decorrenza dal marzo 2008, adeguamento annuale ed obbligo di versamento diretto a carico dell’INPDAP, respingeva la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla L. e dichiarava inammissibili le altre domande, compensando per il 50% le spese processuali, poste per la residua parte a carico del P. – nel frattempo tra le stesse parti pendeva dinanzi al TM di Bari altro procedimento, nel quale la minore veniva sentita sin dal 3.06.2004 – con sentenza del 20.11-4.12,2008, la Corte di appello di Bari respingeva il gravame del P., ritenendo:

a) che i motivi di appello concernevano sia l’affidamento della minore alla madre = sia l’importo dell’assegno per la stessa stabilito a carico dell’appellante;

b) che le statuizioni della sentenza impugnata erano il risultato di un’istruttoria lunga ed approfondita e la decisione finale risultava frutto di attenta, puntuale e precisa valutazione di tutti gli elementi acquisiti e sorretta da approfondita motivazione in tutti i suoi passaggi;

c) che dalla relazione di CTU era stata evidenziata la dannosità per la figlia dell’atteggiamento prevaricatore e manipolativo della psiche della stessa, tenuto dal P., il quale aveva manifestato profonde carenze nell’espletamento della sua funzione genitoriale, adottato comportamenti irresponsabili, segnatamente ed ostinatamente ostruzionistici verso la madre della bambina, concretatisi anche in sistematica inottemperanza alle indicazioni impartitegli in vista dell’ampliamento delle frequentazione della madre con la figlia, la quale in sede presidenziale era stata a lui affidata ed i cui atteggiamenti ostili nei confronti della madre erano risultati essere stati da lui indotti;

d) che ben due autorità giudiziarie, ossia il tribunale ordinario e quello minorile, avevano svolto tutti gli accertamenti possibili per individuare le ragioni del malessere e del dissenso manifestati dalla bambina e per individuare la soluzione migliore per il suo sviluppo psico-fisico, in ciò coadiuvati da assistenti sociali, consultori familiari, esperti in psicologia dell’età evolutiva e della famiglia, i quali avevano evidenziato i condizionamenti inferti dal padre alla minore per ottenerne la custodia;

e) che sulla base degli emersi elementi il TM, con provvedimento del 28.06.2006 non reclamato, aveva ritenuto che l’affidamento alla madre rispondesse all’interesse della minore ed il tribunale ordinario aveva giustamente escluso di potere disporre l’affidamento condiviso della bambina e disposto modalità protette di visite paterne;

f) che la capacità manipolati va paterna rendeva inutile l’ennesima audizione della minore, più volte sentita nel corso del presente giudizio ed il cui riascolto in aule giudiziarie, come detto non necessario, si sarebbe pure riflesso negativamente sulla sua psiche;

g) che quanto ai profili economici del gravame, non poteva essere accolta la domanda del P. di provvedere direttamente al mantenimento della figlia nè la sua domanda subordinata di riduzione dell’apporto economico al medesimo scopo impostogli dai primi giudici, essendo anche emerso che fruiva di pensione pari ad Euro 1.400,00 mensili e che era proprietario della villa sita in (OMISSIS), in cui abitava e già adibita a casa familiare, mentre la L. doveva fare fronte pure a costi alloggiativi;

avverso questa sentenza, notificatagli il 28.01.2009, il P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e notificato il 24.03.2009 alla L., che ha resistito con controricorso notificato il 5.05.2009;

preliminarmente in rito, deve essere disattesa l’eccezione della L., d’inammissibilità del ricorso che la controricorrente impropriamente riconduce all’ambito dell’art. 111 Cost., laddove, invece, nella specie si verte in caso di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., ordinariamente esperibile contro la sentenza pronunciata in grado d’appello;

a sostegno del ricorso il P. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 155 c.c., comma 2, art. 155 bis c.c., comma 1, art. 155 sexies c.c., comma 1, art. 12 della Convenzione dell’ONU di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con la L. 27 maggio 1991, n. 176, nonchè dell’art. 3 e segg. della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo approvata a Strasburgo e firmata dallo Stato Italiano il 25.01.1996”.

Censura che non sia stato disposto l’affidamento condiviso della figlia, formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis: Se il giudice che intenda applicare il disposto di cui all’art. 155 bis c.c. (affidamento ad un solo genitore dei figli minori), ritenendo che tale provvedimento sia nell’esclusivo interesse morale e materiale dello stesso minore, possa non applicare, qualora espressamente richiesto, l’art. 155 sexies c.c., il quale al comma 1 recita espressamente: il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento ove nel comma 1 è sancito che “il giudice può assumere ad istanza di parte o di ufficio, mezzi di prova”.

Relativamente al denunciato vizio di violazione e falsa applicazione delle rubricate norme ed alla sola questione dell’audizione della minore contemplata dal trascritto quesito di diritto, che delimita l’ambito decisorio delibabile in questa sede, il motivo non ha pregio.

Emerge, infatti, dall’impugnata sentenza che la minore è stata ripetutamente sentita nel corso del primo grado del giudizio separatizio (sin dall’udienza presidenziale oltre che durante la disposta CTU), sicchè i giudici di merito non sono incorsi nelle denunciate violazioni, posto anche che le norme sul tema non impongono che il minore sia sentito in entrambi i gradi di merito del giudizio di separazione personale e che nella specie il diniego di riascolto in appello è stato congruamente argomentato.

2. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 in particolare: A) Relativamente alla decisione di affidamento esclusivo sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione; e sotto altro profilo, per omessa valutazione relativamente alla valutazione di alcuni atti istruttori decisivi per la sentenza, tra cui la relazione di CTP della dott.ssa D.I. V.; insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente ad alcuni atti istruttori (tra cui i provvedimenti del 27.07.2007 e 28.06.2006 del Tribunale per i minori di Bari e la lettera della minore M.. B) Contraddittorietà della motivazione relativamente a quanto la sentenza impugnata ha statuito sulle richieste di natura economica, nonostante l’acquisizione del dato oggettivo istruttorio dello squilibrio del reddito del ricorrente rispetto a quello della resistente”.

Il motivo in tutti i suoi profili è inammissibile.

Le censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avrebbero dovuto contenere, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, atto a circoscriverne puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652; 200816528). Nella specie, invece, tale momento di sintesi è mancato, non potendosi nemmeno ritenere integrato dalle indicazioni rubricate ai punti A) e B), generi che, non auto sufficienti ed in parte non aderenti alle espresse ragioni delle avversate statuizioni o da queste smentite;

– conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del P., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il P. a rimborsare alla L. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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