Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18867 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 30/08/2010), n.18867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.R. (c.f. (OMISSIS)), F.P. (c.f.

(OMISSIS)), P.E. (c.f. (OMISSIS)),

C.F. (c.f. (OMISSIS)), F.M. (c.f.

(OMISSIS)), M.A. (c.f. (OMISSIS)),

B.A. (c.f. (OMISSIS)), V.M. (c.f.

(OMISSIS)), A.R. (c.f. (OMISSIS)),

V.P. (c.f. (OMISSIS)), D.B.S.

(c.f. (OMISSIS)), A.O. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso

l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

24/10/2007; n. 52631/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato RODA, con delega, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del terzo e

quarto motivo, inammissibilita’ o in subordine, rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.F. + undici, impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma del 16-4-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento determinazione, del quantum, decorrenza degli interessi e liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).

Il Giudice a quo ha altresi’ correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.700,00; procedimento presupposto: aprile 1996 – maggio 2002; il giudizio di ottemperanza non ha superato la ragionevole durata di un biennio; durata ragionevole del procedimento di primo grado: 3 anni).

Per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 18105 del 2005), gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia.

Va pure accolto il ricorso in punto spese giudiziali, che devono essere riliquidate in conformita’ alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilita’ dei relativi minimi.

Va altresi’ precisato che davanti alla Corte di Appello erano stati presentati separati ricorsi, e si e’ provveduto alla riunione all’esito dell’udienza in camera di consiglio. Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. N. 15954 del 2006), il provvedimento di riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e la pronuncia, formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause originarie, pur aventi il medesimo oggetto; la liquidazione delle spese giudiziali va effettuata in relazione ad ogni singolo giudizio.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ procedersi ad una differente liquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo (considerato che i ricorsi originari erano quattro).

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti gli interessi dalla domanda e al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 1.520,00 per diritti ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli Avv.ti G. Ferraiolo e F. E. Abbate antistatari per il presente giudizio di legittimita’, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidandole in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. F. E. Abbate.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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