Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18867 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23388-2010 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO GOFFREDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.E.

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 239/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/02/2010, R.G. N. 348/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata 1’8.2.2010, la Corte d’appello di Bari, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda di C.G. volta alla riliquidazione della pensione con il computo, nella relativa base di calcolo, del salario medio convenzionale rilevato in ciascuno degli anni utili ai fini della pensione stessa.

Contro questa pronuncia ricorre C.G. con due motivi, lamentando che la Corte non avrebbe rilevato la tardività dell’appello proposto dall’Istituto, nonostante egli avesse all’uopo sollevato apposita eccezione. L’INPS non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

Con il primo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione dell’art. 325 c.p.c., comma 1, art. 327 c.p.c., comma 1 e art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito dichiarato inammissibile l’appello, siccome proposto il 55 giorno dalla notifica della sentenza di primo grado, e non avere punto pronunciato sulla relativa eccezione, ritualmente sollevata all’atto della sua costituzione in appello.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omessa motivazione per avere la Corte implicitamente rigettato l’eccezione di giudicato, da lui sollevata per non avere l’INPS tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado.

I due motivi possono esaminarsi congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte, e sono inammissibili. Questa Corte, infatti, ha da tempo fissato il principio secondo cui l’esercizio del potere di dirette esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice dl legittimità ove sia denunciata un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (cfr. da ult. Cass. n. 19410 del 2015); e altrettanto è stato affermato con riguardo al vizio di motivazione, essendosi chiarito che il ricorrente, che in sede di legittimità denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare (così, fra le tante, Cass. n. 17915 del 2010).

Ciò posto, è agevole rilevare che il contenuto della relata di notifica della sentenza di primo grado e quello dell’atto di costituzione dell’odierno ricorrente in appello, che costituiscono i documenti decisivi per valutare la fondatezza delle censure, non sono stati trascritti nel corpo del ricorso per cassazione, nè risulta indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte si troverebbero; conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile, non apparendo rispettoso del canone di specificità e autosufficienza per come fissato dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

Nulla sulle spese, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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