Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18867 del 18/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 01/07/2011, dep. 15/09/2011), n.18867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.D. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso l’avvocato PASQUALE

SCRIVO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICELI CARMELO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 20/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osservato e ritenuto:

– con sentenza n. 662 del 16.05.2007, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la separazione personale dei coniugi A.D. e M.G., affidava al padre la figlia della coppia, M., con incarico ai locali servizi sociali di favorire il ripristino delle frequentazioni della minore con la madre, alla quale imponeva di corrispondere al marito l’importo mensile di complessivi Euro 150,00, quale contributo per il mantenimento sia della figlia minorenne che dell’altra figlia dei coniugi, ormai maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, ed, infine, assegnava al M. la casa coniugale – con sentenza del 13.10-20.11.2008, la Corte di appello di Reggio Calabria respingeva il gravame della A., articolato in tre motivi inerenti rispettivamente all’attuato accertamento dell’intervenuta riconciliazione con il marito dopo la separazione consensuale omologata il (OMISSIS), nonchè al disposto affidamento al padre della figlia minorenne ed alle statuite modalità di frequentarla da parte sua, nonchè ancora all’assegno impostole per il mantenimento della prole, ritenendo:

a) che il Tribunale aveva correttamente ritenuto ammissibile la nuova domanda di separazione proposta dal M., in base all’accertata situazione di fatto ed in particolare all’emersa circostanza che, dopo l’omologazione della loro separazione consensuale, i coniugi si erano trasferiti da (OMISSIS) per diversi mesi, coabitando con le figlie minorenni e svolgendo una vita in comune, pacifico anche essendo che dopo tale breve ma inequivocabile riconciliazione tra le parti fosse intervenuto un nuovo distacco con cessazione della loro convivenza;

b) che dato il netto rifiuto di qualsiasi rapporto con la madre manifestato dalla figlia minorenne ed avuto riguardo al suo superiore e prevalente interesse nonchè all’incapacità dei genitori di evitare conflitti tra di loro in funzione di tale interesse, fosse allo stato impensabile disporre l’affidamento condiviso o esclusivo alla madre della ragazza e che, quindi, dovesse essere confermato il suo affidamento al padre, sia pure con conferimento ai servizi sociali dell’incarico di tentare il ripristino dei rapporti tra madre e figlia;

c) che al disposto affidamento della minore al M. conseguissero sia la statuita assegnazione a lui della casa coniugale, peraltro non gravata d’appello, e sia la previsione di un sia pur minimo contributo materno al mantenimento delle due figlie, entrambe conviventi con il padre; avverso questa sentenza, notificatale il 15.01.2009, l’ A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e notificato il 16.03.2009 al M., che non ha opposto difese a sostegno del ricorso l’ A. denunzia:

1. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 157 c.c., comma 1. ( Art. 360 c.p.c., n. 3), formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte, formulando il relativo principio, che la ripresa dei rapporti coniugali, ex art. 157 c.c., per potere essere giudicata come oggettivamente incompatibile con lo stato di separazione, deve protrarsi per un apprezzabile lasso di tempo non bastando all’uopo un semplice e temporalmente breve tentativo sperimentale di coabitazione”.

Il quesito di diritto e, dunque, il motivo, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, sostanziandosi in generica prospettazione di principi affidati a premesse in fatto meramente assertive, priva dei dovuti riferimenti alle specificità del caso (cfr, tra le numerose altre, cass. SU n. 36 del 2007; cass. n. 4044 del 2009).

2. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 157 c.c., comma 2 (Art. 360 c.p.c., n. 3); omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”, formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc,ma Corte, formulando il relativo principio, che ai sensi dell’art. 157 c. c., comma 2, i fatti e comportamenti che legittimano la pronunzia di una nuova separazione debbano riferirsi a fatti e comportamenti diversi, nuovi e/o con soluzione di continuità rispetto a quelli che hanno dato luogo alla precedente pronuncia di separazione, e che in caso contrario si produrrà la reviviscenza degli effetti della originaria separazione”.

Il motivo è inammissibile.

In violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto si rivela generico e, al pari della formulata sintesi, non aderente alle peculiarità del caso e non pertinente rispetto al contenuto della sentenza d’appello, con la quale, una volta escluso che l’impugnata pronuncia di primo grado attenesse anche alla simulazione della separazione consensuale omologata già intervenuta tra le parti, è stata motivatamente ed attendibilmente ribadita la riconciliazione dei coniugi posteriore a detta loro separazione consensuale ed accertata la successiva nuova frattura del rapporto coniugale, senza riferimenti a permanenti ed ingravescenti originari contrasti.

3. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 c.c. (Art. 360 c.p.c., n. 3) con conclusiva formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte, formulando il relativo principio, che ai sensi dell’art. 155 c.c., l’affidamento congiunto costituisca la regola cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l’affidamento esclusivo ad un solo genitore solo nel caso in cui sia provata, in positivo, l’idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l’inidoneità dell’altro, vale a dire la manifesta carenza di idoneità educativa del medesimo”.

Il motivo non ha pregio.

I giudici di merito, attenendosi al dettato normativo di cui agli artt. 155, 155 bis e 155 sexies cod. civ., hanno, infatti, disposto l’affidamento esclusivo al padre della figlia minorenne delle parti, in luogo del suo affidamento condiviso ai genitori, non già per carenze materne, ma ineccepibilmente, argomentatamente ed attendibilmente ritenendo che l’affidamento soltanto o anche all’ A. della minore (nata il (OMISSIS)), la quale a tanto si era recisamente opposta in sede di sua doverosa audizione, fosse contrario all’interesse superiore della figlia stessa, e, dunque, correttamente privilegiando il prescritto criterio legale.

4. “Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso del giudizio(art. 360 c.p.c., n. 5); violazione dell’art. 155 quater c.c.”.

La ricorrente censura l’assegnazione della casa coniugale al M., contestando di non avere sul punto proposto appello e sostenendo che l’immobile assegnato al coniuge e sito in (OMISSIS), da tempo risalente non costituiva più l’alloggio familiare. In entrambi gli articolati profili, il motivo si rivela inammissibile già per genericità e difetto di autosufficienza, giacchè la ricorrente non richiama e trascrive i passi del suo atto d’appello che avvalorerebbero il suo primo assunto nè, quanto al secondo, consente il riscontro della prospettata utilizzazione della casa assegnata al coniuge.

conclusivamente il ricorso deve essere respinto – non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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