Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18867 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18867 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2220-2017 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ’ E
DELLA RICERCA – C.F. 80255230585, in persona del Ministro e
legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CAPURRO DANIELA;
– intimata avverso la sentenza n. 246/2016 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 08/07/2016;

fo

Data pubblicazione: 16/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
N1ARINIS.

RILEVATO

che con sentenza dell’8 luglio 2016, la Corte d’Appello di Genova

domanda proposta da Daniela Capurro nei confronti del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto
l’accertamento del proprio diritto alla ricostruzione della carriera in
termini tali da comportare il riconoscimento integrale, ai fini della
progressione stipendiale, dei periodi di servizio pre-ruolo svolti quale
docente supplente in virtù di successivi contratti a termine dall’anno
scolastico 1986/1987;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
non ravvisabile il difetto di giurisdizione eccepito dal Ministero e
fondata nel merito la domanda della Capurro per risultare il criterio di
cui all’art. 485, d.lgs. n. 297/1994 cui si è conformato il Ministero in
contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’Accordo
quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Capurro
non ha svolto alcuna attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;

che il i\Iinistero ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE e
Ric. 2017 n. 02220 sez. ML – ud. 17-04-2018
-2-

confermava la decisione resa dal Tribunale di Genova ed accoglieva la

dell’Accordo quadro ad essa allegato nonché degli artt. 485 e 489 del
d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 11 preleggi, lamanta la non conformità a
diritto dell’applicazione della Direttiva ad una fattispecie esauritasi
anteriormente al 10.7.2001, termine di recepimento della stessa da parte
degli Stati membri e, comunque, del ritenuto contrasto con il principio

proceduto alla ricostruzione della carriera della Capurro;
che, in ordine alla questione sollevata, attinente alla conformità o meno
alla disciplina comunitaria intesa a sancire il divieto di discriminazione
dei lavoratori a termine della normativa interna posta dall’art. 485 d.lgs.
n. 297/1994, che esclude il riconoscimento integrale del servizio preruolo nei confronti del personale reiteratamente assunto a tempo
determinato e poi immesso in ruolo, non si rinvengono precedenti di
questa Corte, sicché, stante il rilievo nomofilattico della decisione della
presente causa, si rende opportuna la trattazione della stessa in pubblica
udienza.

P. Q. M.
la Corte rimette la causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica
udienza, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 aprile 2018
Il Presidente

uut

di non discriminazione della normativa interna in base alla quale si è

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