Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18866 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 30/08/2010), n.18866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), C.G. (c.f.

(OMISSIS)), CA.GI. (c.f. (OMISSIS)),

tutti in proprio, C.R. (c.f. (OMISSIS)),

C.M. (c.f. (OMISSIS)), C.T. (c.f.

(OMISSIS)), tutti in proprio e nella qualità di eredi di

C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE

10, presso l’avvocato BOCCONGELLI EMANUELE, rappresentati e difesi

dagli avvocati CERRETO GIOVANNA, GRASSO CARLO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

28/03/2008; nn. 54522/06, 54557/06, 54558/06, 54559/05, 54560/06,

54561/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RAVANELLI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.A., G., Gi. nonchè C.R., C.M. e T. impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma del 17-9-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata de procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum. Non ha svolto attività difensiva il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Correttamente il Giudice a quo ha considerato la sola procedura esecutiva; come ha chiarito questa Corte a Sezioni unite (Cass. n. 27365/09) non vi è unitarietà tra procedimento di cognizione e di esecuzione (e rispetto al primo il ricorso avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile, per intervenuta decadenza, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4).

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 9.000,00; per un periodo di anni 13 e mesi due; procedimento presupposto: marzo 1993 – maggio 2006;

durata ragionevole: 4 anni, considerata la peculiarità della procedura esecutiva).

Ha tuttavia erroneamente ritenuto il Giudice a quo che tutti i ricorrenti fossero eredi di c.g., e il danno morale andasse liquidato pro quota.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, va determinato il danno non patrimoniale, nella misura di Euro 9.000,00 per ciascuna parte originariaria: C.A., G. e Gi..

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 9.000,00 per ciascuna delle parti originarie, con interessi dalla domanda, mantenendo agli eredi di C.G. la medesima somma pro quota; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio, liquidandole in Euro 1.100,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore degli Avv.ti C. Grasso e G. Cerreto, antistatari.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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