Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18866 del 26/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22277-2013 proposto da:

G.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato PASQUALE MOSCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO BISIGNANI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 342/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 04/10/2012 R.G.N. 302/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MOSCA PASQUALE per delega Avvocato BISIGNANI

ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/9 – 4/12/2012 la Corte d’appello di Potenza ha accolto l’impugnazione della società Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a G.E. e condannato la datrice di lavoro a reintegrare la dipendente in servizio, e per l’effetto ha riformato tale decisione, rigettando la domanda della lavoratrice.

Il licenziamento era scaturito dal fatto che la G., il cui contratto di lavoro a termine era stato convertito in quello a tempo indeterminato, era risultata assente ingiustificata dal lavoro a partire dal (OMISSIS), data entro la quale avrebbe dovuto prendere servizio presso la nuova sede di destinazione di (OMISSIS), stante la indisponibilità di posti di lavoro presso la sede di (OMISSIS), ove la medesima aveva prestato in precedenza lavoro a tempo determinato.

La Corte territoriale ha rilevato che l’inadempimento della dipendente si era verificato ancor prima di quello della datrice di lavoro, la quale non aveva fissato l’incontro sollecitatole il (OMISSIS) ai sensi dell’art. 37 del CCNL, allorquando il rifiuto della G. di eseguire la prestazione lavorativa presso la sede assegnatale si era tradotto in una forma di autotutela priva del salvacondotto della buona fede ex art. 1460 c.c..

Per la cassazione della sentenza ricorre G.E. con un solo motivo.

Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a. che deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la G. si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1335 e 1324 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè della violazione e falsa applicazione dell’art. 37, lett. a) e dell’art. 6 del C.C.N.L. dell’11/7/2003 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5.

Anzitutto, la ricorrente contesta che la formula “per accettazione” apposta sulla comunicazione del suo trasferimento a (OMISSIS) corrispondesse, come ritenuto nell’impugnata sentenza, ad una acquiescenza alla relativa determinazione aziendale, trattandosi, invece, di un suo atto di presa visione del provvedimento datoriale.

In pratica, secondo tale assunto difensivo, la sottoscrizione apposta in calce alla predetta comunicazione non poteva equipararsi in alcun modo ad una accettazione del trasferimento, in mancanza di una espressa volontà in tal senso manifestata.

La G. precisa, altresì, che alla data del (OMISSIS), in cui avrebbe dovuto prendere servizio, non era stata ancora regolarmente trasferita in (OMISSIS), atteso che col telegramma del (OMISSIS) e con la raccomandata del (OMISSIS), che aveva inviati alla società, si era limitata ad avviare la contrattazione relativa al trasferimento, in quanto l’art. 37, lett. a), del CCNL dell’11/7/2003 prevedeva che il datore di lavoro, nel disporre unilateralmente il trasferimento, doveva tener presenti le condizioni personali e familiari del lavoratore. Aggiunge la ricorrente che l’art. 6 dello stesso contratto collettivo disciplinava la procedura che il datore di lavoro doveva seguire nel caso in cui il lavoratore esponeva le ragioni che gli impedivano il trasferimento in altra sede. Quindi, la datrice di lavoro, una volta ricevute le comunicazioni del (OMISSIS) di cui sopra, non avrebbe potuto disporre il trasferimento senza averla prima convocata, per cui la sua mancata presentazione al lavoro alla data del (OMISSIS) era dipesa solo dal fatto che fino a quel momento non si era ancora perfezionato il trasferimento, con conseguente illegittimità del disposto licenziamento.

Il ricorso è infondato.

Anzitutto, preme rilevare che sussiste una causa di improcedibilità del ricorso limitatamente alla parte in cui le ragioni di doglianza si basano sulla dedotta violazione delle summenzionate norme collettive, atteso che al riguardo la ricorrente ha omesso di produrre il testo del relativo contratto, onde consentire a questa Corte di verificare la fondatezza o meno delle relative censure.

Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 4350 del 4.3.2015) che “nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti.” In ogni caso si è anche chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 195 dell’11.1.2016) che “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.” (conf. a Cass. Sez. Un. n. 22726 del 3.11.2011).

Comunque, per il resto, le censure odierne non scalfiscono la validità della decisione, risolvendosi, piuttosto, in un tentativo di diversa prospettazione dei fatti che non è consentito nel giudizio di legittimità e, soprattutto, non investono in maniera specifica il dato di fondo sul quale si basa l’impugnata decisione, vale a dire la constatazione di fatto che l’inadempimento della dipendente, cioè il rifiuto di prendere servizio presso la sede di destinazione di (OMISSIS), a seguito di comunicazione aziendale del (OMISSIS), si era verificato ancor prima che si fosse perfezionato l’inadempimento datoriale alla mancata convocazione per la sua audizione, per cui il rifiuto della G. di rendere la prestazione lavorativa a decorrere dalla data fissatale del (OMISSIS), dava vita ad un’assenza ingiustificata dal lavoro, finendo per tradursi in una forma di autotutela non sorretta da buona fede ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2.

Infatti, con argomentazione logica immune da rilievi di legittimità, la Corte territoriale ha spiegato che il telegramma inviato dalla lavoratrice in data 9.12.2005 conteneva solo la formulazione di una riserva e non la richiesta di riesame del trasferimento e, quindi, di fissazione di un incontro, per cui la datrice di lavoro veniva posta nella condizione di fissare l’incontro nel termine di cinque giorni previsto dal contratto collettivo solo a decorrere dal ricevimento, in data 14.12.2005, della richiesta di riesame formulata il 10.12.2005, cioè solo in un momento successivo al rifiuto alla ripresa del servizio manifestato dalla G..

Quindi, correttamente la Corte di merito ha osservato che l’inadempimento parziale della datrice di lavoro, giudicato di scarsa importanza rispetto alla reazione negativa della lavoratrice con apprezzamento di fatto adeguato ed esente da rilievi di legittimità, non poteva legittimare il rifiuto aprioristico di quest’ultima di eseguire la sua prestazione lavorativa, senza un eventuale avallo giudiziario ed in mancanza di un inadempimento totale della controparte. In concreto, nulla avrebbe impedito alla lavoratrice di far valere le sue ragioni, anche in via d’urgenza in sede giudiziale, una volta eseguita la prestazione richiestale, essendo la medesima tenuta ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore, tanto più che nella fattispecie era rimasta incontestata, come ben evidenziato dai giudici d’appello, la circostanza della sussistenza delle ragioni tecnico-organizzative poste a fondamento del trasferimento da (OMISSIS) a (OMISSIS).

In definitiva, il trasferimento del lavoratore presso altra sede giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali può consentire al medesimo di richiederne giudizialmente l’accertamento della legittimità, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo, unitamente al contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3100,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA