Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18866 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18866 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDITNJANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13420-2017 proposto da:
SEN1I’ETT SERAFINO, elettivamente domiciliato

piazn Cavour

presso la Cancelleria. della. Corte di Cassazione, rappresentato e difese)
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLO BOSSO GIUSEPPINO
BOSSO;

rit7Orre.tP,•:`e

contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DEI_LA PREVIDENZA SOCLA.,E,
CT. . 80078750587, in persona del legale rappresentante pro temp‹ ire,
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo., rappresentato e
difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA

Data pubblicazione: 16/07/2018

proc. nr.13420/2317 RG

GARANNOLO,

PUHA, M ANIJEL,1 MASSA, NICOLA

VALENTE;
colittOricorrell –

avverso l’ordinanza n. 3084/2017 della CORTE SUPREMI\ DI

udita la relazione della causa svolta nella camer2 di consiglio non partecipata

del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPEN

RILEVATO
che con ordinanza del 15 dicembre 2015- 6 febbraio 2017 numero
3084 questa Corte respingeva il ricorso proposto da SERAFINO SENFETT
nei confronti dell’INPS avverso la sentenza dei Tribunale di Torino, che
aveva rigettato la opposizione proposta dal SENFETT all’esito
dell’accertamento tecnico preventivo ex articolo :345 bis codice di procedura
civile, diretta al ripristino della indennità di accompagnamento, revocata a
seguito di visita di revisione dell’ 8 agosto 2012;

che ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza SERAFINO
SENFETT, articolato in due motivi, al quale ha opposto difese l’ INPS con

controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile;

che il ricorrente ha depositato memoria
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo: suss i stenza dell’errore revocatorio di cui agli
articoli 391 bis e 395 numero 4 cod.prociciv.
esposto che con precedente sentenza del Tribunale di Torino 21
novembre 2011 numero 3478, passata in giudicato, era stato accertato
il suo diritto all’indennità di accompagnamento, con condanna dellinps

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CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/02/2017;

proc, nr.:13420/2017 RG

al ripristino della prestazione, che era stata revocata all’esito cella
visita ci revisione del 22 novembre 2010„
Nella nuova visita di revisione, effettuata nell’agosto 2012,
accertamento possibile, stante l’autorità del giudicato, era quello dell’
eventuale miglioramento delle condizioni di salute in epoca successiva

Con il precedente ricorso in cassazione la sentenza del Tribunale di
Torino era stata impugnata per violazione dell’articolo 2909 codice
civile, in quanto il quesito conferito dal giudicante ai CTU, nonosta -ite
l’opposizione della difesa, non teneva conto dell’autorità del giudicato
ed era diretto unicamente ad accertare la sussistenza del requisito
sanitario della indennità di accompagnamento alla data della visita di
revisione.
L’ ordinanza revocanda aveva tuttavia respinto il ricorso, affermando
che darle risultanze di causa emergeva il miglioramento delle condizioni
sanitarie al momento della visita di revisione; con ciò la Suprema Corte
dava per accertato un fatto assolutamente inesistente, giacche l’unico
accertamento demandato al ctu riguardava la sussistenza del requisito
sanitario della prestazione assistenziale alla data della visita di
revisione, in assenza di ogni confronto con l’accertamento

della

condizione clinica consacrato nel giudicato;
-con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo :360 numero 4 codice di
procedura civile– violazione dell’articolo 152 disp. atie cod. proc. civ. Il
motivo investe il capo di condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità e ci un’ulteriore somma pari al
contributo già versato, statuizione motivata dall’asserita carenza della
dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni
reddituali previste dal suddetto articolo 152 Cisp. att. cod. proc. civ.
La parte ricorrente ha dedotto che cori il ricorso iniziale, con l’atto di
opposizione alle conclusioni del consulente e con il ricorso in cassazione
si erano prodotti i documenti attestanti la sussistenza dei requisito
reddituale per l’esonero tanto dalle spese di causa che dal contributo
unificato e che alla pagina 10 del ricorso in cessazione si era

alla formazione del giudicato.

proc. nr.13420/2317 RG

evidenziato che nell’anno 2013 il reddito conseguito dal nucleo
familiare era stato inferiore sia a quello previsto dall’articolo 152
Oisp.att.cod.proc.civ. sia a ciJello previsto ai fini del versamento del
contributo unificate.
che ritiene il Collegio non ricorrano i presupposti per la definizione del

essere rinviata alla pubblica udienza della sezione semplice, ex articolo
391 bis comma 4 cod. proc.civ.

PQM
La Corte ritenuto che non ricorrono i presupposti per la definizione del
ricorso con ordinanza di inammissibilità rinvia gli atti alla sezione IV pe la definizione in pubblica udienza
Così deciso in Roma, nella adunanza carnerale del 17 aprile 2018

ricorso con proreinzia di inammissibilità e che pertanto la causa debba

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