Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18865 del 30/08/2010
Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –
Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente di sezione –
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.G., D.A., T.S.,
T.M. e R.F., elettivamente domiciliati in
Roma, Piazza del Popolo, n. 18, presso l’avv. Pietro L. Frisani, che
lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Venezia n. 6051
pubblicato il 6 maggio giugno 2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 7
luglio 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;
udito l’avv. Pietro FRISANI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che non si oppone al rinvio per la rinnovazione della
notifica del ricorso.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
vista l’istanza di rimessione in termini formulata dai ricorrenti per la rinnovazione della notifica del ricorso;
vista la documentazione allegata dalla quale risulta che l’avviso di ricevimento è stato depositato in data 15 gennaio 2009 ma è andato smarrito senza possibilità per il difensore dei ricorrenti di ottenerne un duplicato essendo decorso oltre un anno dall’avvenuta notificazione;
visto l’art. 184 bis cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando ai ricorrenti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notificazione del ricorso.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010