Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18865 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/07/2017), n. 18865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
T.I.I., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto
Guariso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Gigliola Mazza Ricci, sito in Roma, via di Pietralata 320;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 804/2012 della Corte d’Appello di Milano,
depositata in data 26 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21 giugno 2017 dal Consigliere Fedele Ileana.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di Milano ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Milano e, per quanto di interesse nella presente sede, ha respinto la domanda proposta da T.I.I. per l’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine intercorsi fra le parti e per il riconoscimento delle differenze retributive spettanti in virtù dell’anzianità di servizio complessivamente maturata; per la cassazione di tale decisione il T. propone ricorso affidato a quattro motivi;
il Ministero resiste con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; con i primi tre motivi parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4, 5 e 10, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, del L. n. 449 del 1997, art. 40, e la L. n. 124 del 1999, art. 4, oltre che della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, censurando l’interpretazione resa nella sentenza impugnata – anche per difetto di motivazione – in ordine alla legittimità dei contratti a termine inter partes;
con il quarto motivo parte ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, e della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, per avere la Corte territoriale disatteso la domanda relativa alla progressione stipendiale in base all’anzianità complessivamente considerata,disattendendo il principio di non discriminazione e le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia;
il quarto motivo di ricorso è fondato, dovendosi considerare assorbiti gli ulteriori motivi, come peraltro significato dalla stessa parte ricorrente, che, nelle premesse dell’atto, ha precisato di chiedere la cassazione della sentenza impugnata solo in ordine al mancato riconoscimento dell’anzianità – con le conseguenti statuizioni di condanna – e di aver prospettato i primi tre motivi in via alternativa, come conseguenza dell’illegittima apposizione del termine;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558, Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass. 05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto del tutto condivise), “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
pertanto, poichè la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, ne va disposta la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda di adeguamento retributivo attenendosi al principio di diritto sopra enunciato (Cass. 07/04/2017, n. 9058) e provvedendo anche sulle spese di legittimità.
PQM
Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017