Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18865 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18664-2015 proposto da:

R.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ALFONSI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO DELLA

CORTE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTI DEI PASCHI SIENA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente e congiuntamente

all’avvocato GUGLIELMO BURRAGATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5322/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/06/2015, R.G. N. 5343/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato FERDINANDO DELLA CORTE;

udito l’Avvocato SAVERIO CASULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 22 giugno 2015, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da R.G. avverso la sentenza emessa, con contestuale motivazione, dal Tribunale di Roma il 3 giugno 2014 ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale era stata respinta l’impugnazione proposta dal R. avverso il licenziamento intimatogli dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.

La Corte anzidetta ha osservato che, a norma della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, il reclamo deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore, in mancanza delle quali si applica il termine ordinario (comma 61); che nella specie la sentenza era stata emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., e cioè era stata pronunciata al termine della discussione, con contestuale lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; che la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione, non essendo previsto alcun ulteriore adempimento ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superfluo, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore; che nella specie avverso la sentenza del Tribunale era stato proposto reclamo oltre il suddetto termine di trenta giorni, onde il reclamo era inammissibile.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione R.G. sulla base di un solo motivo. Resiste la Banca con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 58, commi 58 e art. 61, nonchè dell’art. 281 sexies c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Rileva che se è vero che la lettura del dispositivo con contestuale motivazione produce gli effetti della pubblicazione, ciò non comporta l’esclusione dell’obbligo della comunicazione, soprattutto quando ricorre un’ipotesi di decadenza. Non vi è infatti alcuna norma che attribuisca alla pubblicazione effetti sostitutivi della comunicazione.

2. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha ritenuto tardivo il reclamo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avendo considerato quale dies a quo del termine di decadenza la data della lettura del dispositivo della sentenza con contestuale motivazione.

Ritiene invece questa Corte che il termine breve di trenta giorni per la proposizione del reclamo debba decorrere dalla comunicazione alle parti della sentenza.

La L. n. 92 del 2012 ha infatti introdotto una nuova disciplina che presenta caratteristiche proprie, non assimilabile ad altre discipline già presenti nell’ordinamento.

Vero è che al fine di colmare le lacune di tale legge può farsi riferimento alle disposizioni codicistiche in materia di controversie di lavoro, ma quando, come nella specie, è prevista una specifica disciplina, questa non può essere derogata.

L’art. 281 sexies c.p.c. prevede che il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In questo caso, è stato ritenuto che il termine “lungo” per proporre l’impugnazione ex art. 327 c.p.c., decorra dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art. 176 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17311/15, Cass. n. 22525/14 nonchè, con riguardo al termine “breve”, Cass. n. 25119/15, in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., allorchè la relativa ordinanza sia stata pronunciata in udienza).

Ma, nel c.d. rito Fornero non solo non è prevista, al termine della discussione, la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma è specificamente stabilito che il reclamo avverso la sentenza di primo grado debba essere proposto, a pena di decadenza, con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

Ne deriva che in mancanza di comunicazione da parte della cancelleria non opera il termine di decadenza anzidetto.

In questo senso si è pronunciata recentemente questa Corte in una fattispecie relativa a sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 429 c.p.c., affermando che “la L. n. 92 del 2012 ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina va osservata senza possibilità di essere derogata dai principi generali dell’ordinamento, salva la necessità di integrazione del rito in caso di lacuna del dettato normativo” (cfr. Cass. 11 luglio 2016, n. 14098).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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